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Bonus bebè – Commento alle modifiche previste nello schema di legge finanziaria 2007

Non dovranno essere restituite le somme incassate ma non si fermano i procedimenti penali.

Come è noto molti lavoratori immigrati, dopo aver ricevuto la lettera dell’ex presidente del Consiglio Berlusconi, si sono presentati agli uffici postali compilando il modulo allegato alla lettera stessa e incassando il bonus bebè, senza accorgersi che, in realtà, la compilazione di quel modulo significava implicitamente dichiarare di essere cittadini italiani o comunitari. Infatti, la legge che prevede l’erogazione del bonus bebè riserva questo beneficio unicamente e in maniera discriminatoria ai soli cittadini italiani e comunitari e non, invece, ai cittadini stranieri legalmente soggiornanti, nemmeno se muniti di carta di soggiorno.
Molti sono incorsi in questo equivoco e, dopo aver incassato il bonus, sono stati denunciati e ora si trovano ad affrontare un procedimento penale. Avere compilato una dichiarazione falsa finalizzata all’ottenimento di un contributo dello Stato, può configurare, come già evidenziato in precedenza, il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, quindi comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 640 bis del codice penale che prevede una pena da uno a sei anni di reclusione. Oltre a questa pena ci sono le sanzioni specifiche per l’autocertificazione falsa perché dichiarare di essere cittadini italiani o comunitari quando non si è tali, è una dichiarazione falsa o mendace, non corrispondente al vero. Ciò equivale, dal momento che si tratta di una autocertificazione, al reato di “falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico”, previsto all’art. 479 del codice penale. Molti sono i procedimenti penali in corso in Veneto e da più parti si era caldeggiata una soluzione politica che permettesse di non far pagare sanzioni pesanti, con il rischio di compromettere il regolare soggiorno o il possesso della carta di soggiorno. Si è chiesta una soluzione politica che superasse una discriminazione fin troppo evidente: il bonus bebè è una prestazione di carattere previdenziale, cioè connessa alla tutela della famiglia, che è stata riservata solo ad una parte delle famiglie. La soluzione che ci siamo permessi di proporre avrebbe dovuto quindi eliminare questa discriminazione e sanare le situazioni pregresse, stabilendo in via generale la non punibilità per coloro che avessero già ottenuto il pagamento di queste prestazioni ed evitando così i rischi tipici del processo penale e delle diverse possibili interpretazioni dei diversi uffici giudiziari.
L’inserimento dell’art. 203 nello schema di legge finanziaria per l’anno 2007, sembra – e sottolineiamo sembra – offrire una soluzione al problema di chi, avendo già incassato queste somme, si è visto denunciato e recapitare da parte dell’amministrazione finanziaria, una pretesa di restituzione della somma già incassata.
L’art.203 contenuto nel disegno di legge finanziaria 2007 (che per il momento è solo una proposta) prevede che le somme di cui all’art.1 comma 333 della legge 23 dicembre 2005 n.266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili. Si prevede poi che le ordinanze e ingiunzioni emesse a norma dell’art.18 della legge 24 novembre 1981 n.689, in applicazione all’art.1 comma 333 della legge 23 dicembre 2005 n.266, sono inefficaci e che i procedimenti di opposizione instaurati sono estinti.

In altre parole, si prevede che le somme incassate non dovranno essere restituite e che eventuali provvedimenti già attivati per il recupero delle stesse si dovranno estinguere. Ma questo – va sottolineato – non rappresenta ancora una soluzione completa del problema perché la possibilità di processare le persone che hanno incassato queste somme per i reati di cui sopra rimane intatta. Questa disposizione infatti non intacca minimamente la rilevanza penale del comportamento tenuto dai soggetti interessati e, quindi, non potrà far venir meno i procedimenti penali già avviati e che potrebbero in futuro essere ancora avviati.

Il fatto che l’amministrazione finanziaria non proceda al recupero di queste somme e, forse, non proceda nemmeno con la denuncia all’autorità giudiziaria, di per sé non risolve la situazione. Chi ha scritto questa norma probabilmente non si è infatti rappresentato il problema nella sua dimensione effettiva, che non riguarda soltanto la possibilità di chiedere la restituzione di queste somme, ma, soprattutto, il problema dei processi penali (già avviati in gran numero) a cui queste persone andranno incontro, dovendo peraltro sostenere degli oneri difensivi che sono più costosi rispetto all’entità dello stesso bonus bebè.
Ci auguriamo pertanto che si adotti al riguardo una soluzione coerente e che, infine, il bonus bebè non sia più erogato in maniera discriminatoria ai soli cittadini italiani e comunitari.

Ascolta l’audio (durata 6.12 m)