Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Messaggio Inps n° 7742 del 23 marzo 2007

Oggetto: Decreto flussi 2007. Aggiornamenti normativi in materia di
immigrazione.

Decreto Flussi 2007
12 marzo u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 il
D.P.C.M. del 9 gennaio 2007, concernente la “programmazione
transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali
extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello
Stato per l’anno 2007”.
Il decreto consente l’ingresso di 80.000 cittadini extracomunitari per
motivi di lavoro subordinato stagionale e riserva 2.000 quote per
lavoro non stagionale destinate ai cittadini stranieri non comunitari
residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione
ed istruzione nel Paese d’origine, ai sensi dell’art 23 del Testo unico
sull’immigrazione.
Delle 80.000 unità previste per i lavoratori stagionali, ne sono state
assegnate al momento 78.000, mentre le rimanenti 2.000 restano
disponibili in attesa di essere ripartite successivamente, a cura del
Ministero della Solidarietà Sociale.
Si ritiene importante sottolineare come, rispetto allo scorso
anno, sia possibile (in un’ottica di semplificazione amministrativa) per
il datore di lavoro inoltrare le richieste scegliendo tra due diverse
modalità:
• tramite le Associazioni di categoria, avvalendosi di un
accesso internet messo a disposizione dal Ministero dell’Interno, che
permette la compilazione delle domande in via telematica da parte
delle Associazioni e l’inoltro informatico allo Sportello Unico
Immigrazione. Le domande saranno poi trasmesse alle Questure ed
alle Direzioni Provinciali del lavoro competenti e seguiranno l’iter
procedurale consueto;
• compilando il modulo cartaceo e inviandolo direttamente al
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero
dell’Interno, che provvederà a registrarla e ad inviarla allo Sportello
unico per l’immigrazione. In allegato dovranno essere inserite le
fotocopie dei documenti di riconoscimento del datore di lavoro e del
lavoratore.
Al fine di facilitare l’accesso alle informazioni sulle modalità
operative di tale ingresso e quantificare l’eventuale carico di lavoro
cui andranno incontro (gli operatori del) le Sedi, è stata predisposta
una scheda informativa, che illustra la ripartizione territoriale delle
quote assegnate, indicando i Paesi di provenienza dei cittadini
stranieri cui le stesse sono destinate. La scheda (allegata al presente
messaggio) è pubblicata sul sito INTRANET dell’Istituto, nell’area
“Supporto documentazione operativa e normativa” – sezione
“Documentazione amministrativa “.
Si segnala, inoltre, facendo seguito al messaggio n.0003216 del
31/01/05 che, sempre su INTRANET, alla sezione documentazione
amministrativa della predetta area, sono stati aggiornati i due
opuscoli informativi concernenti “La regolazione del rapporto di lavoro
dei collaboratori domestici stranieri“ (che presenta le novità introdotte
dal contratto di lavoro in vigore dal 1° marzo 2007) e “Le tutele a
favore dei lavoratori stranieri”. Si ribadisce l’opportunità di diffondere
tali manualetti, mettendoli eventualmente a disposizione dei soggetti
interessati e/o utilizzandoli nell’ambito di iniziative attivate a livello
locale anche in collaborazione con altre amministrazioni (stage per
studenti, rapporti con Patronati, Consigli/Consulte territoriali per
l’Immigrazione, Centri per l’impiego,….).

Direttiva Ministero Interno 20/02/2007
Fra le innovazioni relative al permesso di soggiorno, il 20
febbraio u.s. il Ministero dell’ Interno ha emanato una Direttiva “in
materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del
primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato “.
La Direttiva prevede che il lavoratore straniero, nelle more della
consegna del primo permesso di soggiorno, possa legittimamente
essere ammesso a svolgere l’attività lavorativa subordinata per la
quale è stato autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale,
qualora:
• abbia stipulato il contratto di soggiorno e sia in possesso
della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della prima
richiesta di permesso rilasciata dall’Ufficio postale abilitato;
• sia in possesso della copia del modello attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta di permesso di soggiorno rilasciata dallo
Sportello Unico per l’Immigrazione.
Tale novità deriva dalla necessità di garantire allo straniero in
attesa del predetto titolo di soggiorno – considerati i tempi tecnici
necessari allo sportello Unico per l’immigrazione per il rilascio del
primo permesso di soggiorno – ‘la pienezza della propria posizione
lavorativa determinata dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno
ed il pieno godimento dei diritti correlati alla regolarità della posizione
di soggiorno’, diritto garantito in maniera analoga al lavoratore
straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno (vedi
messaggio n. 027641 del 16/10/06).
Pertanto, ai fini dell’iscrizione assicurativa prevista dalla vigente
normativa, le Sedi provvederanno a tale adempimento previa
presentazione da parte del lavoratore straniero della copia del modello
di richiesta del permesso di soggiorno rilasciata dallo Sportello Unico
per l’Immigrazione e della ricevuta attestante l’avvenuta
presentazione della richiesta di permesso stesso rilasciata dall’Ufficio
postale abilitato.

Decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3
Permesso per soggiornanti di lungo periodo
Ulteriore novità a favore dei cittadini stranieri è l’emanazione del
Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, il quale ha recepito una Direttiva
Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), che riguarda i cittadini
di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Il Decreto, modificando l’art. 9 del Testo Unico sull’immigrazione, ha
introdotto il permesso di soggiorno CE per i cittadini
soggiornanti di lungo periodo, che sostituisce la precedente
Carta di soggiorno; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene
concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso
di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti
requisiti:
• un periodo minimo di permanenza legale ed ininterrotta sul
territorio di cinque anni (prima erano sei);
• un reddito non inferiore all’assegno sociale annuo (requisito
rimasto invariato).
Per ulteriori informazioni in merito, si segnala che sul sito
Internet/Intranet – Area Internazionale – sezione “lavoratori
migranti”/”lavoratori extracomunitari” – è pubblicata una scheda
dettagliata ed aggiornata sulle varie modalità e problematiche inerenti
alla concessione del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.
Infine, si invitano gli Uffici interessati a segnalare eventuali iniziative
o proposte attivate sul territorio, anche in collaborazione con altre
Amministrazioni, finalizzate al miglioramento dei servizi forniti a
favore degli utenti stranieri.
Tutte le osservazioni, suggerimenti e proposte, oltre alle eventuali
richieste di chiarimenti possono essere inviate alla casella di posta
relativa al gruppo web.immigrazione @inps.it
Si ringrazia per la collaborazione.