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Milano – Il giudice considera irragionevole l’aggravante di reato legata all’irregolarità del soggiorno

Appare “dettata da contingenti ragioni di politica emergenziale e sicuritaria e non da consistenti profili di natura sostanziale”
l’aggravante del reato commesso in condizioni di clandestinita’. La pensa cosi’ il giudice Oscar Magi del Tribunale di Milano che ha definito
“manifestamente irragionevole” la stessa nuova aggravante prevista dal Pacchetto Sicurezza, pur giudicando irrilevante l’eccezione di costituzionalità dell’aggravante di aver commesso il reato in situazione di clandestinità.

Nel processo a carico di un giovane cileno, accusato di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, il giudice ha fatto rilevare che il reato di cui era accusato il ragazzo di 18 anni era già ‘aggravato’. Nulla quindi rilevava la nuova aggravante della clandestinità. Il processo si è concluso con il patteggiamento a sei mesi dell’immigrato e con la sua scarcerazione.

Il giudice, pur non investendo della questione la Corte Costituzionale, ha ritenuto “fondata” l’eccezione di costituzionalità dell’articolo 61 numero 11 bis del Codice penale. L’eccezione era stata sollevata dal difensore del cileno, Miguel Angel P., il quale aveva sostenuto, in una memoria, che l’aggravante prevista dal Pacchetto Sicurezza “introduce un discrimine tra le persone presenti sul territorio italiano regolarmente e i cosiddetti ‘clandestini’ a prescindere dalle loro concrete condotte criminali e/o alle loro modalità di esecuzione, introducendo una sorta di diversa qualità dell’azione a seconda di chi la commetta, solo come conseguenza di un illecito amministrativo”. Per il difensore, avvocato Petta, l’aggravante “introduce inoltre un concetto di presunzione assoluta di pericolosità di tutti i clandestini, sottraendo tale valutazione al giudice, che in concreto ha già altri mezzi giuridici per valutare le condotte e comminare le giuste pene”.

Sempre a Milano, il giudice Ilaria Freddi ha rigettato, in un altro processo nel quale e’ stata contestata l’aggravante di clandestinita’, come ”manifestamente infondata” l’eccezione di costituzionalita’ sollevata dal difensore di Said Tahiri, marocchino di 27 anni arrestato per spaccio ritenendo che i riferimenti all’articolo 2, 3 e 27 della Costituzione siano irrilevanti.

”Si tratta di scelte politiche e legislative non sindacabili”, ha spiegato il giudice, in riferimento alla norma introdotta col Pacchetto Sicurezza al numero 11 bis dell’articolo 61 del Codice Penale. ”Il legislatore ha gia’ tenuto conto – ha proseguito il giudice – di condizioni soggettive come lo stato di latitanza o la recidiva”. L’avvocato Gennaro Carfagna, legale del marocchino, aveva invece contestato proprio il riferimento della norma a una condizione soggettiva dell’imputato, ”soggetto che si trova illegalmente sul territorio italiano” come recita la norma.

Il processo e’ finito con un patteggiamento a 8 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. Il giudice ha considerato l’attenuante della ”lieve entita”’ prevalente rispetto all’aggravante della clandestinita’. Il marocchino era stato trovato infatti in possesso di 0,9 grammi di cocaina, quantita’ per cui vale l’attenuante presa in esame.