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INPS: assegni familiari anche ai rifugiati e protetti umanitari con almeno tre figli minori

La richiesta per l'anno 2009 va fatta entro il 31 gennaio 2010.

I cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria possono richiedere ai Comuni l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori.
Fino ad oggi l’erogazione della prestazione era limitata ai soli cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato.
L’Inps, dopo aver assunto il parere del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Interno, in applicazione dell’art. 27 del Decreto legislativo n. 251/07, che prevede per i titolari di tali status il medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria, ha stabilito che l’assegno possa essere riconosciuto anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria.

La domanda relativa all’anno 2009 va presentata entro il 31 gennaio 2010.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2009 va richiesto entro il 31 gennaio 2010). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell’ISE.

– [ Circolare INPSn. 9 del 22 gennaio 2010 ]