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TAR Lazio sentenza n. 1609/2014

Regolamento Dublino - II Rientro in patria onere istruttorio della P.A.‏

tar_lazio_sentenza_n._1609_del_10.02.2014.pdf

La sentenza del TAR Lazio n. 1609/2014 ha stabilito che l’Italia è il paese competente ad esaminare la domanda d’asilo presentata nel 2012 da parte di un cittadino turco, pur se egli nel 2004 aveva presentato una prima domanda d’asilo in Germania.

Secondo i Giudici di TAR Lazio “il lungo lasso temporale trascorso dalla prima domanda di asilo presentata in Germania nel 2004, più di otto anni prima di quella avanzata in Italia nel 2012, in mancanza di ulteriori segnalazioni sul territorio degli Stati membri in tale periodo, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a ritenere che il richiedente non potesse essere rimasto ininterrottamente nel territorio degli Stati membri dal 2004 al 2012”.

Infatti, il ricorrente ha dichiarato di essere tornato in frattempo nel proprio Paese d’origine, la Turchia, e a sostegno di tale argomentazione ha depositato in giudizio, il certificato di matrimonio avvenuto in Turchia il 31 dicembre 2009, la carta di identità turca rilasciata il 4 gennaio 2010, la patente di guida turca rilasciata il 21 luglio 2012, la carta di identità del figlio nato in Turchia nel 2012.
Emerge, dunque, secondo i Giudici, “il difetto di istruttoria da parte della P.A., che, in presenza di tali circostanze, ha ritenuto la competenza della Germania senza effettuare ulteriori accertamenti, anche, ad esempio, in relazione all’effettivo rimpatrio del ricorrente da parte della Germania nel 2004”.
Pertanto, TAR Lazio conclude disponendo che nel caso in esame devono essere applicate le previsioni di cui agli artt. 4 paragrafo 5 e 16 paragrafo 3 del Regolamento 343/2003, in vigore in epoca dei fatti, in base ai quali gli obblighi degli Stati vengono meno se il richiedente asilo abbia lasciato nel frattempo i territori degli Stati membri per un periodo di almeno tre mesi.