Il tribunale di Genova nell’accogliere il ricorso presentato, fa un breve escursus sulla normativa vigente che tutela i richiedenti asilo, evidenziando come le varie commissioni dovrebbero verificare anche la possibilità di attribuire al richiedente gli istituti secondari, ovvero la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria.
Nel caso dell’ordinanza in allegato, pur evidenziando come in Costa d’Avorio la situazione politica si sia lentamente “normalizzando”, il richiedente ha comunque diritto alla protezione umanitaria.
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Ordinanza del tribunale di Genova del 19 maggio 2016