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Annullamento del Decreto Prefettizio di espulsione per intervenuta richiesta di protezione internazionale del cittadino straniero

Giudice di Pace di Roma, decreto del 3 aprile 2018

In punto di fatto:

Nel mese di maggio 2017 veniva irrogato nei confronti di un cittadino di nazionalità filippina Decreto del Prefetto della Provincia di Roma con il quale veniva decretata “L’espulsione dal Territorio nazionale” e veniva altresì disposto l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione dell’art. 1, c. 3, L. 68/2007, e ai sensi dell’art. 13, c. 2, 1. b) del T.U.I. e s.m.i.
Il Questore della Provincia di Roma, inoltre, considerato che non era possibile eseguire con immediatezza il citato decreto mediante accompagnamento alla frontiera, perché non era nell’immediato disponibile un vettore idoneo all’esecuzione del rimpatrio, e poiché ravvisava un rischio di fuga da parte dello straniero, disponeva nei confronti di quest’ultimo l’obbligo di presentazione presso l’ufficio Immigrazione della Questura di Roma per due giorni alla settimana.

In diritto:

Lo straniero si costituiva in giudizio dinanzi il Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice di Pace – chiedendo dichiararsi l’annullamento, previa sospensiva, del cit. Decreto del Prefetto di Roma, e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e derivato.
Il ricorrente formulava numerose eccezioni di carattere formale – dati i numerosi vizi dai quali era affetto il provvedimento impugnato – quali la grave inadeguatezza e/o estrema genericità della motivazione, per aver l’Ufficio effettuato un’istruttoria incompleta e/o del tutto assente, nonché divieti di espulsione legati a particolari e specifiche condizioni personali o familiari.

Nel mese di luglio 2017, il cittadino extracomunitario presentava dinanzi la Questura competente richiesta di protezione internazionale.

Ai fini – tra l’altro – della richiesta di sospensione cautelare del provvedimento, nel corso della prima udienza fissata per la comparizione delle parti e trattazione del procedimento, il difensore del ricorrente eccepiva quindi che lo straniero aveva avanzato richiesta di protezione internazionale (rivendicando la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario) e che, ricevuto il permesso di soggiorno provvisorio della durata di mesi sei (eventualmente rinnovabile), si trovava in attesa della successiva convocazione innanzi la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale.

Veniva quindi legittimamente eccepito che la situazione giuridica dedotta in giudizio doveva essere configurata come diritto soggettivo, e che il richiedente protezione internazionale gode di uno status giuridico che gli permette di soggiornare regolarmente nel territorio per l’intera durata del procedimento.

A norma dell’art. 5, co. 6, D.Lgs. 286/98, infatti: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati (…) quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano”.
Sul punto, cfr. art. 10 bis, c. 6 D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 T.U. Immigrazione, il quale statuisce che: “Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere
”.

La circostanza prevista dall’art. 10 bis, comma 6 T.U.I., prevede dunque una chiara ipotesi di “causa di improcedibilità speciale” in forza della quale vengono meno le condizioni che originariamente avevano determinato la permanenza illegittima dello straniero sul territorio nazionale.

Sul punto, il Giudice di Pace di Roma, nel provvedimento de quo, sulla scorta dei citati principi di diritto e norme di legge, si è spinto oltre la previsione di legge.
Dopo aver statuito che: “(…) sino alla comunicazione della decisione della sua domanda nessun provvedimento espulsivo può essere legittimamente adottato nei suoi confronti, in pendenza del procedimento per la concessione della protezione internazionale ” ha infatti dichiarato l’illegittimità del decreto di espulsione emanato nei confronti del ricorrente, e ne ha decretato l’annullamento.

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Giudice di Pace di Roma, decreto del 3 aprile 2018