Il Tribunale di Lecce con questa ordinanza riconosce la protezione umanitaria ad un richiedente asilo della Guinea.
Secondo il Giudice, nel Paese vi è una situazione di criticità e instabilità politico istituzionale tale da essere in contrasto con il ritorno forzato del richiedente per gravi motivi di carattere umanitario, e che questa ricada propriamente nell’ipotesi di cui all’art. 5 comma 6 Dlgs. n. 286/98 anche valutando la giovanissima età del ricorrente.
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Tribunale di Lecce, ordinanza del 28 marzo 2018