Un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione in ordine al dovere / potere del Giudice di collaborare nell’istruttoria della domanda e sul principio del ragionevole sforzo.
In particolare ravvisa la Corte che di fronte al ragionevole sforzo del ricorrente di provare i fondamenti della propria domanda di protezione internazionale, il Giudice è tenuto a cooperare nell’istruttoria anche attivando quei poteri officiosi necessari a validare l’attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente.
Per tale ragione la documentazione offerta anche solo in copia dal ricorrente a suffragio delle proprie ragioni non può essere apoditticamente ritenuta non genuina perché prodotta in copia o perché apparentemente falsa ma dev’essere sottoposta ad indagine (anche attraverso i canali diplomatici e gli strumenti rogatoriali) onde verificarne l’autenticità.
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Corte di Cassazione, ordinanza n. 11097 del 19 aprile 2019