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Mali – L’intero Paese è a rischio di attacchi terroristici: la decisione del Tribunale, laddove reputa esente il centro sud, è erronea

Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 2066 del 5 settembre 2019

La Corte di appello di Firenze riconosce la protezione sussidiaria ex lettera c) a un richiedente asilo maliano proveniente da Kayes precisando che secondo le fonti citate tutto il Paese è a rischio e che la credibilità non assume rilievo per il riconoscimento della protezione in questione.

In particolare per la Corte: “La situazione emersa, dunque, non era quella affermata nell’ordinanza, nel senso che il Mali non era diviso fra zone a nord, interessate dall’insurrezione di matrice terroristica, e zone a centro e sud, compresa Bamako, pacificate o in via di pacificazione; bensì era tutto quanto a rischio di attacchi terroristici, con aumento del rischio a nord. La zona centro sud di provenienza del (…), quindi, era interessata dal rischio di attacchi terroristici.
La situazione attuale, alla quale deve farsi sempre riferimento a questi fini (cfr Cass. sez. 1^ civ. ord. 22.5.2019 n. 13897 rv 654174), è peggiorata.
Infatti, l’esistenza di un persistente stato di pericolo è riaffermata dall’Unità di Crisi della Farnesina sino a tutto il 31.10.2018 (doc. 3 fascicolo di parte d’appello), nonché sino al 10.6.2019 (doc. 26 allegato alla comparsa conclusionale: rapporto emesso il 28.1.2019).
Inoltre, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, con risoluzione n. 2423 del 28.6.2018 (doc. 4 fascicolo di parte d’appello), nell’estendere la missione MINUSMA sino al 30.6.2019, ha avuto modo di affermare la propria preoccupazione per il deteriorarsi della sicurezza, «[…] especially the expansion of terrorist and other criminal activities into the Central and Southern regions as well as the intensification of
intercommunal violence in the Centre […]».
L’appellante, infine, ha anche depositato notizie di stampa su un attacco a un villaggio a Dogon nella regione centrale di Sobane-Kou dove hanno perso la vita circa cento maliani (doc. 29 allegato alla comparsa conclusionale: articolo su La Repubblica del 10.6.2019).
Nel complesso, dunque, si deve considerare integrato il requisito dell’art. 14 lett. c) D. Lgs 251/2007, perché la decisione del Tribunale, laddove reputa esente il centro sud del Mali del fenomeno terroristico manifestatosi al nord appare, alla luce delle fonti internazionali e nazionali passate in rassegna, erronea già alla data della decisione, essendo testimoniata al 2016 l’estensione del raggio d’azione dei terroristi; e, in ogni caso, superata nelle more del giudizio, essendo a oggi la situazione peggiorata, quanto a rischi per l’incolumità dei privati nelle zone del centro e del sud, ivi compresa la capitale, dove gli effetti pacificatori della missione MINUSMA non si sono ancora prodotti, non almeno in misura adeguata e sufficiente
“.

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Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 2066 del 5 settembre 2019