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Protezione umanitaria a cittadina georgiana per il notevole livello di integrazione sociale

Tribunale di Roma, decreto del 14 giugno 2019

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Con decreto del 14.6.2019, emesso dal Tribunale di Roma XVIII sezione è stata riconosciuta la protezione umanitaria ad una cittadina georgiana che ha fornito prova di avere effettuato un valido percorso di integrazione sul territorio italiano (contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato che le frutta il compenso di 850 euro mensili, rimesse ai familiari, padronanza della lingua italiana) e che in caso di rientro in Georgia rischierebbe di tornare ad una condizione di significativa vulnerabilità.

Il Collegio romano (composto dalla Presidente Dott.ssa Sangiovanni, dalla Relatrice Dott.ssa Pratesi e dalla Consigliera Giudice e dalla Dott.ssa Colla), in motivazione dà atto dell’arresto “di cui alla sentenza 4455/18 della Corte di Cassazione, secondo cui il solo dato della integrazione sociale non è sufficiente a giustificare l’ammissione del migrante alla protezione umanitaria, ma deve essere considerato unitamente ad altri specifici fattori di fragilità; tali fattori nel caso della ricorrente – come già anticipato – sono ravvisabili nel contesto drammatico che l’ha spinta a partire (l’incendio dell’abitazione, la morte del marito) e soprattutto nel rilievo che per ragioni anagrafiche le sarebbe ormai impossibile un nuovo radicamento nel mondo del lavoro nel contesto di origine, mentre oggi la donna ha conseguito nel nostro paese una condizione di autonomia economica”.

Dunque, ad avviso Tribunale di Roma, pur non ravvisandosi nel caso di specie alcuna esposizione a rischio per la incolumità o libertà personale della ricorrente, “si può ritenere in linea con l’insegnamento della già citata sentenza 4455/2018 della Corte di Cassazione, che nel caso presente il notevole livello di integrazione sociale si accompagni ad una condizione di significativa vulnerabilità alla partenza, e di sicura difficoltà di accesso a risorse in grado di soddisfare bisogni minimi di sussistenza in caso di rimpatrio; in tal senso si giustifica dunque il riconoscimento della protezione umanitaria”.

Il Tribunale conclude riconoscendo la protezione umanitaria con l’applicazione ratione temporis della normativa antecedente all’entrata in vigore del decreto sicurezza.

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Tribunale di Roma, decreto del 14 giugno 2019