Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Gambia – Riconoscimento casi speciali per minore età al momento dell’espatrio, assenza di legami familiari nel paese d’origine, povertà, violenze in Libia e vita privata in Italia

Tribunale di Bologna, ordinanza del 26 novembre 2020

Migranti diretti in Libia accalcati nel vano posteriore del furgone che li porta a nord del Sahara, a 1.000 km da Agadez, Niger. Foto di Mackenzie Knowles-Coursin

Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 26.11.2020 ha riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno per casi speciali ad un giovane gambiano rimasto orfano di genitori in tenera età, il quale ha sempre vissuto in povertà in patria, ha lasciato il Gambia all’età di 16 anni ed è giunto in Italia ancora da minorenne.
Prima di raggiungere l’Europa il richiedente ha vissuto oltre un anno in Libia ove ha subito trattamenti inumani e degradanti. In Italia vive da oltre 4 anni, ha imparato la lingua, tanto che ha svolto l’audizione in italiano, e ha sempre lavorato purtroppo senza regolare contratto.

Il Giudice ha infatti affermato: “Così delineati in termini generali i profili della protezione umanitaria, si osserva che la situazione che caratterizza la vicenda del ricorrente consente di ravvisare quei seri motivi di carattere umanitario, tali da fondare il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6, del TU immigrazione.
Nel caso di specie rileva innanzitutto il fatto che il ricorrente abbia lasciato il Gambia da minorenne e sia giunto in Italia ad appena 17 anni.
Occorre inoltre tenere conto del fatto che egli è rimasto orfano di entrambi i genitori in tenere età
, che è stato cresciuto da parte del fratello maggiore (ora espatriato in Senegal) e che in Gambia ha vissuto in condizioni di estrema povertà.
Il ricorrente ha dichiarato di non avere neppure una abitazione dove fare ritorno: è chiaro che in caso di rientro in Gambia il giovane […] rischierebbe di trovarsi a vivere in una situazione di estrema povertà, a causa della mancanza di una rete familiare e sociale di sostegno e finanche di una casa dove vivere.

In Libia inoltre il ricorrente ha vissuto esperienze traumatiche […] in grado di ingenerare nella persona un forte grado di traumaticità e di incidere quindi sulla sua condizione di vulnerabilità (Cass 13096/19). La valenza delle violenze subite nei paesi di transito e delle tragiche condizioni emotive così attraversate assumono rilievo ai fini della valutazione della vulnerabilità personale indipendentemente da dove si siano verificate (Cass, 1104/20).
Dunque, la minore età del ricorrente al momento dell’espatrio, l’assenza di riferimenti affettivi in patria, la povertà e le violenze subite in Libia integrano senz’altro una “condizione di vulnerabilità” meritevole di tutela.
Va poi considerato che il ricorrente in Italia ha avviato un percorso di integrazione tramite l’apprendimento della lingua italiana e lo svolgimento di attività lavorativa (seppure “in nero”).

Egli ha infatti sostenuto l’audizione in lingua italiana, avvalendosi dall’interprete di fiducia solo in alcune occasioni, ed ha dichiarato di aver sempre svolto attività lavorativa in qualità di bracciante agricolo, pur in assenza di regolare contratto.
Egli inoltre ha qui una abitazione, essendo ospite di un centro di accoglienza
”.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Bologna, ordinanza del 26 novembre 2020