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Protezione umanitaria – Non può essere omessa la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto e la situazione di vita nel paese di origine

Corte di Cassazione, ordinanze n. 26480 e 26483 del 29 settembre 2021

La Corte di Cassazione ha accolto i rispettivi ricorsi proposti da due cittadini bengalesi in merito alla protezione umanitaria.
La Suprema Corte ha riaffermato il principio secondo cui per “il riconoscimento della protezione umanitaria è necessaria e sufficiente, al di là e a prescindere dal giudizio di credibilità del racconto, la valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunti in Italia e la situazione del paese di origine, qualora risulti accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità.
Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria deve, pertanto, ritenersi necessaria e sufficiente la valutazione dell’esistenza e della comparazione degli indicati presupposti (per tutte, Cass. 8819/2020; Cass. 19337/2021) che non sono condizionati dall’eventuale valutazione negativa di credibilità del ricorrente o comunque dal contenuto della sua narrazione (…)
“.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 26480 29 settembre 2021
Corte di Cassazione, ordinanza n. 26483 del 29 settembre 2021

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