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Le disfunzioni interne alla P.A. non possono in ogni caso limitare il diritto di difesa

Giudice di Pace di Brescia, ordinanza n. 196 del 20 ottobre 2021

Il Giudice di Pace di Brescia dichiarava cessata la materia del contendere nel giudizio promosso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da un cittadino pakistano a seguito di giudizio di Cassazione conclusosi con sentenza di annullamento con rinvio della precedente ordinanza.

Premesso che il ricorrente, originariamente, richiedeva al Giudice di Pace di Brescia di annullare il provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Brescia, in quando adottato illegittimamente dopo avere decretato de plano l’inammissibilità della domanda reiterata, senza nessuna previa valutazione dei nuovi elementi allegati.

Successivamente alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la Prefettura di Brescia provvedeva alla revoca del decreto di espulsione e pertanto il Giudice di Pace dichiara cessata la materia del contendere e condanna la P.A. a rifondere in favore di parte opponente le spese ed i compensi professionali, atteso che i ritardi e le disfunzioni comunicative interne alla P.A. non possono in ogni caso limitare il diritto di difesa ed essere poste economicamente a carico del cittadino.


Breve sintesi redatta dalla Dott.ssa Yvonne Valerio. Caso trattato dall’Avv. Maria Pia Rizzo e dall’Avv. Chiara Pernechele che si ringrazia per la segnalazione.