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Protezione speciale: lingua, lavoro ed abitazione sono elementi solidi dell’integrazione del richiedente in Italia

Tribunale di Milano, decreto del 13 settembre 2021

Photo credit: MMRN
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Il Tribunale Civile di Milano – sezione specializzata Protezione Internazionale – riconosce un permesso di soggiorno per protezione speciale – ex artt. 19.1 D.Lgs. 286/98 e 32 comma 3 D.L.gs. 25/2008 – ad un cittadino del Gambia alla luce della sua condizione di vita in Italia, indicativa di una situazione di solida integrazione sociale, tale che un suo rimpatrio determinerebbe una lesione del suo diritto alla vita privata. 

In particolare, il Giudice specifica che: “(…) si trova in Italia da quasi cinque anni. Lavora con continuità dal marzo 2018 nel settore dell’agricoltura, salva una sospensione nell’estate del 2020 dovuta a problemi burocratici per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Percepisce redditi che gli consentono una vita dignitosa (…) parla e comprende bene la lingua italiana, con la quale ha comunicato con il giudice in udienza e vive in autonomia in un appartamento in locazione dal 2019. Lingua, lavoro ed abitazione sono elementi solidi dell’integrazione del ricorrente in Italia. Un suo rimpatrio determinerebbe una lesione del suo diritto alla vita privata.
Al ricorrente va pertanto riconosciuto, ai sensi dell’art. 19.1.1. del T.U.I il diritto a un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale di cui all’art. 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008
“.


Si ringrazia l’avv. Laura Mazza per la segnalazione.


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