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Errato il diniego del rilascio di PdS UE di lungo soggiornante e illegittimo l’ordine di espulsione

T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 201 del 4 febbraio 2022

Photo credit: Angelo Aprile

Il T.A.R. per la Puglia ha annullato un provvedimento della Questura di Taranto di diniego di rilascio di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, con invito a lasciare il territorio entro 15 giorni, in favore di ricorrente cittadino nigeriano.

Il Tribunale, osserva che la Questura di Taranto ha erroneamente e insufficientemente motivato il provvedimento impugnato esclusivamente sulla base delle pretese carenze reddituali del richiedente, ritenendo che la documentazione reddituale esibita dall’extracomunitario ricorrente non fosse corrispondente a quella risultante dalla Banca dati dell’Agenzia delle Entrate.

Le motivazioni del TAR:
“Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, se è pur vero che il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596), purtuttavia il riscontro di tale requisito deve essere effettuato dall’Amministrazione in maniera puntuale, in quanto “il limite minimo di reddito non è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione, ma è individuato dalla legge nell’importo annuo dell’assegno sociale” (Consiglio di Stato, Sez. III, 19/1/2015 n. 117).
Nella fattispecie quanto all’elemento reddituale, dai documenti depositati in giudizio, risulta che la Questura di Taranto ha dedotto l’insussistenza del requisito suddetto da una dichiarazione dei redditi (del ricorrente) del 2019, per l’anno d’imposta 2018 (recante un reddito di € 10.800,00) riportante però la dicitura di “stampa non definitiva”, dalla quale non si evince la data dell’aggiornamento reddituale, laddove, invece, la copia della dichiarazione n. 46464014414 dei redditi (del 2019), presentata dal ricorrente in data 21 giugno 2019 per il periodo d’imposta 2018 (depositata in giudizio), evidenzia un reddito di € 15.174,00, con il superamento della soglia reddituale minima (pari ad € 14.884,75) fissata dall’articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Tale circostanza evidenzia il deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, non risultando correttamente verificato l’elemento reddituale.

Il rilievo, rappresentato dall’Amministrazione resistente, nella nota del 25.08.2021 inviata dalla Questura di Taranto all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, secondo cui non risulterebbero depositate da parte ricorrente altre dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi, risulta del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, non risultando espresso il predetto rilievo nel provvedimento impugnato, con conseguente inammissibilità dell’eventuale integrazione postuma della motivazione sottesa al provvedimento odiernamente gravato.
In ogni caso, osserva il Collegio, che, come dedotto dal ricorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno allo straniero istante e quale circostanza ostativa all’impugnato ordine di immediato allontanamento dal territorio nazionale, si deve tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali in Italia per lo straniero già presente sul territorio nazionale e anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Infatti, sebbene la sussistenza sul territorio italiano di legami familiari non possa costituire una garanzia di “inamovibilità” a favore dello straniero, ove questi sia socialmente pericoloso, compete comunque all’Amministrazione valutare la salvaguardia di quei legami, dando adeguato riscontro dell’esito di quella valutazione nel contesto motivazionale del provvedimento adottato (Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2018, n. 5331; in senso analogo, di recente, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 12 ottobre 2020, n.1873, che richiama Consiglio di Stato, III, 20 maggio 2019, n. 3227; id. 16 gennaio 2017, n. 117).

Ebbene, dal ricorso e dagli atti ad esso allegati emerge che l’extracomunitario ricorrente ha intensi legami familiari sul territorio nazionale (vivendo in Italia da diversi anni con la moglie e i figli) ma il provvedimento gravato non prende in considerazione in alcun modo la suddetta situazione familiare (solo nel corso del giudizio la P.A. resistente allega che i predetti familiari sarebbero residenti in una località diversa); ciò concretizza la violazione dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 (come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 202/2013), stante l’assenza di una valutazione più complessa di quella operata dalla Questura di Taranto, anche attraverso il bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti e la valutazione della possibilità di rilasciare al predetto il rinnovo del permesso di soggiorno per altri motivi, di lavoro autonomo o di famiglia, anziché espellere (“tout court”) il ricorrente, con invito – illegittimo – a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni“.

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Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione