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Autorizzazione alla permanenza: il progetto dei genitori è quello di ricomporre il nucleo nell’interesse superiore della figlia minore

Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto del 29 marzo 2022

Photo credit: Angelo Aprile (langeloviaggiatore.com)

Il Tribunale per i minorenni di Bari, con dopo aver confermato l’interpretazione estensiva dell’art. 31 d. lgs 386/1998, mostrando di aderire all’indirizzo giurisprudenziale patrocinato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. 21799/2010), autorizzava la permanenza nel territorio italiano dello straniero irregolare. In particolare il ricorrente, cittadino del Ghana, fuggiva dal proprio Paese all’età di 15 anni, giungendo in Italia appena maggiorenne, dopo aver trascorso tre anni in Libia, ove conobbe schiavitù, prigionia e violenze di ogni sorta.

In Italia, avviata la procedura di richiesta asilo, conobbe una cittadina nigeriana, con la quale intraprese una seria relazione affettiva da cui nacque, il 3 agosto 2018, una bambina. La richiesta di asilo, tuttavia, venne respinta dapprima dalla Commissione Territoriale competente e, successivamente dal Tribunale adito per l’impugnazione. Pertanto, divenuto di fatto “irregolare“, il ricorrente avanzava al Tribunale per i Minorenni una domanda di autorizzazione al soggiorno in Italia per assistenza della figlioletta minorenne. Nel frattempo la compagna, unitamente alla neonata, si trasferirono in un Centro di Accoglienza S.A.I. per nuclei familiari monoparentali, non potendo più il nucleo contare sul supporto del ricorrente, di fatto clandestino.

Il Tribunale adito, mostra di aderire al citato orientamento della Cassazione che impone al Giudice di concedere detta autorizzazione non soltanto ai casi eccezionali o di emergenza, bensì ogni qualvolta l’allontanamento del minore dal familiare possa comportare un danno al complesso equilibrio psicofisico del minore. In effetti, l’istruttoria e le indagini espletate tramite i competenti organi interpellati (Consultorio, Comune, Servizi Sociali, Centro di Accoglienza, Procura della Repubblica), hanno condotto l’organo giudicante a statuire quanto segue: “Nel caso in esame (…)  detta autorizzazione risponde ai bisogni di crescita psico-fisica della minore, alla luce di tutto quanto dedotto dal ricorrente nel ricorso introduttivo, come confermato ed integrato dai servizi socio-sanitari del territorio, all’esito dell’indagine svolta (…); invero, nonostante la madre e la piccola vivano in una casa di accoglienza (…), il ricorrente la sente telefonicamente ogni giorno, la incontra ogni settimana e contribuisce al suo mantenimento versando alla genitrice circa € 300,00 mensili; il progetto dei due giovani genitori, giunti in Italia come richiedenti asilo, è quello di ricomporre il nucleo e l’attuale attività lavorativa svolta dal ricorrente, e documentata in atti, consente di ritenere percorribile la strada di autonomia del nucleo, nell’interesse superiore della figlia minore”. 

Si segnala, infine, la rilevanza del citato provvedimento alla luce degli ultimi interventi legislativi che hanno consentito la convertibilità del permesso per assistenza minorenni in permesso per motivi di lavoro, permettendo dunque una regolarizzazione dello straniero. Il Tribunale per i Minorenni di Bari, infatti, nel riconoscere l’autorizzazione del ricorrente alla permanenza sul territorio italiano, per la durata di anni due, si spinge finanche a suggerire il percorso da proseguire per una stabile regolarizzazione, statuendo quanto segue: Ritenuto che detta autorizzazione possa essere concessa per la durata di anni due (…), con il fermo invito al ricorrente di attivarsi per regolarizzare definitivamente la propria posizione sul territorio nazionale in maniera alternativa, eventualmente avviando una pratica amministrativa di emersione del lavoro, previa regolarizzazione dell’attività lavorativa“.

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Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.