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Autorizzazione alla permanenza regolare dei genitori: il rientro in Albania riporterebbe il nucleo ad una situazione di povertà

Tribunale per i Minorenni di Perugia, decreto del 18 marzo 2022

Photo credit: Zuleta Ríos (Save the Children)

Il Tribunale per i Minorenni di Perugia ha riconosciuto l’autorizzazione a permanere a una coppia di coniugi albanesi in favore del loro figlio minorenne di 5 anni anch’esso nato in Albania.

La portata innovativa della pronuncia sta nel dare rilievo alla estrema povertà che il nucleo familiare pativa in Albania con serio pericolo per le esigenze basilari del minore, motivo per il quale il minore è stato portato nell’anno 2021 in Italia usufruendo dell’appoggio di familiari già regolarmente soggiornanti nel nostro paese.

Il Tribunale afferma che i Servizi Sociali hanno confermato l’estrema accortezza dei genitori nei confronti del benessere psico-fisico del piccolo che ha iniziato a frequentare la scuola dell’infanzia, instaurando i primi legami di reciprocità, e dunque la famiglia si sta lasciando alle spalle l’estrema povertà che viveva in Albania.

Dal punto di vista normativo il Tribunale attinge dall’art. 3 della Convenzione dei Diritti del Fanciullo e dalle 2 sentenze del 2010 (n. 21779 e 21803) della Suprema Corte secondo le quali ai sensi dell’art. 31 co.3 T.U.Imm. l’autorizzazione temporanea a permanere del familiare del minore non richiede una situazione di emergenza o situazioni contingenti eccezionali di salute, bensì riguarda qualunque danno concreto, effettivo, percepibile e obiettivamente grave che deriva o potrebbe derivare al minore, in virtù dell’età e delle condizioni di salute, dall’allontanamento del familiare.

Il Tribunale ritiene che indubbiamente il piccolo (di soli 5 anni perciò in fase delicatissima della sua evoluzione) subirebbe un significativo trauma dall’allontanamento degli stessi.

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Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.