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Illegittimo da parte del Comune negare la registrazione del patto di convivenza

Tribunale di Benevento, ordinanza del 19 gennaio 2022

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Il Tribunale di Benevento, accogliendo la tesi difensiva, ha condannato il Comune di Benevento alla registrazione del patto di convivenza tra cittadino italiano e cittadina extracomunitaria.

Nello specifico il Comune aveva rifiutato la registrazione del patto di convivenza e, dunque, della convivenza anagrafica dei ricorrenti sulla convinzione: 
– che la convivenza di fatto può essere fatta solo da persone già regolarmente residenti;
– della irricevibilità della dichiarazione di residenza per assenza di un permesso di soggiorno;
– mancata allegazione del certificato consolare di stato libero della ricorrente.

Il Giudice, in continuità con la giurisprudenza già formatasi, ha ritenuto illegittimo il rifiuto del Comune –sotto i primi due punti – per contrarietà all’art. 9 del D.lgs n. 30/07 alla luce dei principi della Direttiva europea 38/014CE di cui il predetto d.lgs è applicazione ed ha altresì ritenuto irrilevante l’allegazione del certificato consolare di stato libero in quanto:

“Il riconoscimento della convivenza more uxorio quale “fatto” giuridicamente rilevante, l’ufficialità del contratto di convivenza ex comma 50 art. 1 della L.  70/16, il suo valore probatorio e la sua registrazione ai soli fini della opponibilità e non già della sua validità, in uno all’applicabilità al caso di  specie dell’art. 9 del D.lgs n. 30/07 alla luce dei principi della Direttiva  europea 38/014CE di cui il predetto d.lgs è applicazione, rendono ingiustificato il diniego di registrazione anche con riferimento all’omessa allegazione di una dichiarazione consolare di “stato libero” della ****, essendo anch’esso elemento estraneo alla definizione e alla operatività dell’istituto giuridico in esame. Ne sia riprova il fatto che:
1) il legislatore ha operato un richiamo all’art. 116 comma 1 c.c. unicamente per le unioni civili (comma 19 dell’art. 1 L. 70/16) e non anche per le convivenze di fatto;
2) per l’effetto, dalla registrazione non discende alcuna annotazione nell’archivio dello stato civile, ma solo nella scheda anagrafica individuale di famiglia (così ribadito anche dalla Circolare Ministero dell’Interno n. 7 del 01/06/16);
3) la validità del contratto di convivenza è subordinata dal legislatore alla mera sottoscrizione del pubblico ufficiale e della sua conseguente attestazione di non contrarietà alle norme di ordine pubblico”.


Si ringrazia l’avv. Paola Ferrannini per la segnalazione e il commento.