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Protezione speciale al cittadino senegalese dopo domanda reiterata di asilo

Tribunale di Torino, decreto del 9 febbraio 2022

Photo credit: Movimento Migranti e Rifugiati Napoli

Una protezione speciale accolta dal Tribunale di Torino, in favore di richiedente cittadino senegalese. Secondo il Tribunale di Torino:

la difesa ha prodotto documenti di lavoro: contratti a tempo determinato presso Società agraria a partire dal 2.1.2021 rinnovati senza soluzione di continuità fino al 31.07.2022, buste paga relative all’anno 2021 e aggiornate al mese di dicembre 2021, nonché contratto a tempo determinato presso altra azienda agricola per l’anno 2018 e relative buste paga.

La difesa ha, inoltre, prodotto la comunicazione di ospitalità del 15.02.2022 presso la sua abitazione sita in Castellaneta, nonchè il precedente contratto di locazione stipulato dal richiedente e scaduto in data 31.12.2021 presso l’abitazione in Castellaneta e un attestato di frequenza e profitto di un corso di tecniche per panificazione.

Infine, all’udienza del 09.02.2022, il richiedente, sentito liberamente dal giudice, ha dimostrato una buona padronanza della lingua italiana, dichiarando sul punto di possedere il certificato A2.
Sotto il profilo della integrazione occorre, dunque, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti la continuità nel tempo, regolarità e attualità dei contratti di lavoro, la raggiunta indipendenza abitativa , nonché la buona padronanza della lingua italiana
.

Per queste ragioni, valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.

Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa“.

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Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.


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