Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto la protezione sussidiaria a cittadino del Ghana fuggito in quanto temeva di subire gravi conseguenze a seguito del suo coinvolgimento nella morte della propria ragazza, deceduta per aborto procurato tramite assunzione di medicinali.
Il Giudice rileva che il c.p.p. ghanese (art. 296) punisce l’omicidio colposo con la pena dell’ergastolo e l’omicidio doloso con la pena di morte (estesa anche al tentato omicidio).
Mentre i reati di aborto illegale e di omissione di soccorso sono puniti con 5 anni di detenzione (art. 58).
Di fatto le pene di morte non vengono eseguite sin dal 1993, ma i tribunali ghanesi continuano ad emettere le relative sentenze di condanna (tre nel 2020, secondo Amnesty). Alla fine del 2020, 160 persone erano in attesa di esecuzione.
Il Giudice rileva inoltre le le carceri ghanesi sono sovraffollate e con condizioni di vita dure e pericolose. Il sovraffollamento è del 32,65%. Da tale quadro, deriva il danno grave ex art. 14 decreto qualifiche.
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Si ringrazia l’avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento.
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