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Tratta – Il Giudice ha l’obbligo di indagare i fatti anche oltre le dichiarazioni della vittima

Corte di Cassazione, ordinanza del 28 gennaio 2022

In questa ordinanza la Corte di Cassazione si esprime in tema di detenzione in sede giudiziale del fenomeno della tratta.

Né nel giudizio di prime cure né in quello d’appello era stato avanzato dal precedente difensore (complici le dichiarazioni negative della richiedente) il tema della tratta; i fatti e gli argomenti a favore della protezione erano tutt’altri.

Ciò nonostante nell’impugnare la sentenza della Corte d’Appello avanti alla Corte di Cassazione è stato evidenziato, per la prima volta, come dalle dichiarazioni della richiedente rese in sede amministrativa e
dalle ulteriori allegazioni della Commissione apparivano evidenti, anche tramite il corretto uso dei referral della tratta, gli elementi oggettivi della tratta che tuttavia nessuno dei giudici di merito avevano valutato.

La Corte di Cassazione, andando anche di là del mero ruolo del Giudice di legittimità, ha con l’ordinanza in parola ritenuto che di fronte ad elementi oggettivi che possano fare ritenere il richiedente vittima di tratta (anche nonostante le dichiarazioni dello stesso) il Giudice del merito ha l’obbligo di valutare l’ipotesi ampliando il tema del giudizio oltre i confini dei fatti e delle argomentazioni fatte valere nel giudizio.

Evidente, facendo seguito a quest’ordinanza, che il Giudice della protezione internazionale non può sottrarsi ad un obbligo formativo sul fenomeno della tratta, non limitato al solo dato normativo e giurisprudenziale, ma più specialistico per poter individuare anche ove non dichiarati gli elementi identificativi della tratta degli esseri umani.

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Si ringrazia l’Avv. Martino Benzoni per la segnalazione ed il commento.