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Gli accordi stipulati dall’Italia con altri Stati esteri devono essere accessibili

Consiglio di Stato, sentenza n. 47355 del 10 giugno 2022

Il Presidente del Gambia Adama Barrow

Una importante sentenza (istruttoria) del Consiglio di Stato in relazione a una causa seguita dalle Avv.te Giulia Crescini e Federica Remiddi nell’ambito del progetto Sciabaka & Oruka di ASGI.

Le avvocate presentavano istanza di accesso civico, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ai testi dell’Accordo internazionale di cooperazione concluso tra Italia e Gambia il 29 luglio 2010 e del Memorandum of understanding sottoscritto a Roma il 6 giugno 2015, così come modificato il 26 ottobre 2017, sul presupposto che essi, in quanto accordi internazionali, sarebbero oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 (Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana).
In subordine, l’accesso veniva richiesto in base all’art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 33 del 2013 e in relazione alle sole parti relative alla cooperazione in materia di rimpatri.

Il Consiglio di Stato afferma con molto chiarezza che, all’interno della disciplina dei c.d. FOIA1, è possibile (salvo apposizione del segreto di Stato) avere l’accesso semplice (quindi non soggetto agli ordinari limiti che valgono per l’accesso generalizzato) a tutti gli accordi stipulati dall’Italia in qualsiasi forma con un altro Stato se sottoscritti da un soggetto autorizzato dal Governo (quindi anche capo della polizia o dirigenti ministeriali) e se contiene l’assunzione di impegni nei confronti dello Stato estero (impegni economici o di formazione o di assistenza tecnica, etc). 

Ciò anche in ragione degli obblighi di pubblicazione sanciti dagli artt. 1 e 4 della L. 839/1984 che mira a evitare la c.d. fuga dall’autorizzazione parlamentare per la ratifica prevista dall’art. 80 Cost. 

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Si ringrazia per la segnalazione e il commento l’avv. Salvatore Fachile; caso seguito dalle avv.te Giulia Crescini e Federica Remiddi.


  1. Il Freedom of Information Act (FOIA), diffuso in oltre 100 paesi al mondo, è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge.