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Illegittimo decreto di inammissibilità dell’istanza di cittadinanza: la PA “non dialoga” e viene condannata alle spese

T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 606 del 4 maggio 2022

Il caso

Una cittadina albanese per il tramite di un sindacato presentava alla Prefettura di Bari l’istanza tesa ad ottenere la concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. F) della legge 5.02.1992 n. 91, in quanto residente in Italia da oltre 10 anni.

Tre anni dopo l’inoltro della predetta istanza, le veniva notificato il decreto di inammissibilità della cittadinanza con la seguente motivazione: “VISTA la nota prefettizia in data 17/06/2021, trasmessa con le medesime modalità informatiche utilizzate per l’accettazione dell’istanza, con la quale, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato comunicato il preavviso del diniego della domanda di cittadinanza italiana per inammissibilità, in quanto seppur ripetutamente convocata, al fine di verificare l’identità personale e la conformità all’originale della documentazione inviata telematicamente nonché per tutti gli ulteriori adempimenti utili al procedimento, la medesima non si è presentata presso gli uffici della Prefettura per regolarizzare la propria posizione ne ha fatto pervenire giustificazioni per l’assenza; ATTESO che la richiedente non ha fatto pervenire, entro i termini prescritti, osservazioni e/o documentazione tantomeno ha mostrato interesse alla definizione del procedimento“.

Nel provvedimento si osservava altresì che “l’accesso alla piattaforma predisposta dal Ministero dell’Interno per l’inoltro online delle istanze finalizzate all’attribuzione e alla concessione della cittadinanza italiana, comporta che tutte le comunicazioni e le trasmissioni di documenti devono avvenire utilizzando solo esclusivamente modalità informatiche, in linea con le previsioni di cui all’art. 3 del Codice dell’Amministrazione Digitale e degli artt. 33, comma 2 bis, del D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni nella L. 9/08/2013 n. 98, e 12 del D.L. n. 76 del 16/07/2020”. La Prefettura affermava che l’inoltro online della domanda “comporta che tutte le comunicazioni e le trasmissioni di documenti devono avvenire utilizzando solo esclusivamente modalità informatiche”.

In virtù di tale assunto, la Prefettura di Bari sosteneva di aver inviato ripetute convocazioni, con modalità informatiche, alle quali la ricorrente non si sarebbe mai presentata, e, conseguentemente, di aver inviato in data 17/06/2021, sempre con modalità informatiche, la nota prefettizia, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990, con la quale veniva comunicato il preavviso del diniego della domanda di cittadinanza italiana per inammissibilità sebbene, detto articolo non disponga espressamente che per la comunicazione debba essere usata tale modalità.

Peraltro, il predetto articolo è stato da ultimo aggiornato dall’art. 12 comma 1 lettera e) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, con la sostituzione del comma 1 terzo e quarto periodo, che ben avrebbe potuto specificare una tale modalità. E, pertanto si rilevava che tutte le notifiche dovevano essere effettuate con le stesse modalità adottate per il provvedimento di inammissibilità; ergo sia il preavviso che ogni altro provvedimento dovevano essere notificate all’indirizzo di residenza della ricorrente, anche in ragione del fatto che il preavviso di cui all’art. 10 bis L. 241/90 è una comunicazione fondamentale esattamente come il provvedimento finale.
Infatti, tra le varie forme di partecipazione al procedimento amministrativo assume grande importanza quella prevista dall’art. 10 bis, che consiste nel consentire un dialogo effettivo tra il cittadino e la pubblica amministrazione in un momento centrale del procedimento, qual è quello che precede l’adozione del provvedimento finale.

Indubbia è la funzione deflattiva del contenzioso, poiché il privato, una volta ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ha diritto di presentare osservazioni e la pubblica amministrazione, re melius perpensa, può rivedere il suo originario intendimento e venire incontro alle aspettative del privato, evitando cosi il successivo ricorso del privato al giudice.

L’art.10 bis, in primo luogo, condiziona l’an del potere della P.A., poiché l’adozione di un provvedimento negativo è subordinata alla comunicazione dei motivi che non consentono l’accoglimento dell’istanza.
In secondo luogo, condiziona il quomodo dell’esercizio del potere stesso. E’ evidente, innanzitutto, che viene condizionato il come dell’esercizio del potere, dal momento che le osservazioni del privato mirano a suscitare un revirement da parte della pubblica amministrazione dell’originario intento di adottare un provvedimento di diniego.

Da un altro punto di vista, anche il requisito della motivazione del provvedimento è attinto dalla disposizione in esame, considerato che “del mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.”.

Inoltre, le osservazioni dell’istante possono, quanto meno, contribuire all’esatta delimitazione dell’azione della pubblica amministrazione, conformemente al principio di proporzionalità, richiamato implicitamente dall’art. 1 della legge n. 241/90, e il cui rispetto implica che la pubblica amministrazione non può imporre ai privati un sacrificio superiore a quello strettamente necessario alla salvaguardia del pubblico interesse.

Il provvedimento illegittimo e fortemente lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente veniva impugnato per i seguenti motivi: “Violazione degli artt. 1 comma 2 bis, 7, 8 e 10 bis della legge n.241/90; Violazione dei principi di collaborazione e buona fede”. 

Nelle more del procedimento e prima della discussione in camera di consiglio l’amministrazione provvedeva ad adottare il decreto di revoca in autotutela del provvedimento di inammissibilità.

Il Tar pur dichiarando cessata la materia del contendere ha condannato l’amministrazione perché ha tenuto conto che la ricorrente ha dovuto affrontare un giudizio e delle spese.

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Si ringrazia l’avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.