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Assolto dall’accusa di aver percepito indebitamente l’assegno sociale

Tribunale di Bari, sentenza n. 1069 dell'1 giugno 2022

Il caso di un cittadino albanese divenuto cittadino italiano beneficiario dell’assegno sociale con decorrenza dall’anno 2004; sebbene lo stesso non avesse mai trasferito la propria residenza e/o la dimora abituale all’estero, e sebbene l’INPS non avesse mai contestato la residenza effettiva in Italia, gli veniva contestato il reato di cui all’art 316 ter c.p., perché, in qualità di cittadino straniero formalmente residente in Italia, otteneva il contributo assistenziale (assegno sociale) ex art. 3 co.6 L.335/1995 sul presupposto falsamente rappresentato della residenza effettiva in Bari senza allontanamenti per periodi temporali superiori ad un mese – omettendo di segnalare all’INPS l’avvenuto allontanamento all’estero per periodi superiori a quelli previsti dalla legge – così inducendo l’INPS al pagamento di contributi previdenziali indebiti per l’importo complessivo dagli anni 2009 all’ottobre 2015 di € 18.535,60 evidenziando l’acquisizione delle fonti di prova dalla informativa ed attività di indagine svolta dal Gruppo Pronto Impiego GDF di Bari.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Collegio assolve l’imputato con la formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato” costituendo tutt’al più un illecito amministrativo.

Tuttavia l’accusa non ha potuto chiarire se la mancata comunicazione dei periodi di assenza erano volontari oppure erano dovuti a negligenza e colpa dovuta alle condizioni personali del settantenne. Inoltre va detto che le somme percepite non superano il limite e per tale motivo non vi poteva essere volontà nel percepire illecitamente le erogazioni a danno dello Stato.

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Si ringrazia Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.