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Cittadinanza a 18 anni: entro i 19 anni è sufficiente presentare domanda e non anche l’ulteriore documentazione richiesta dal Comune

Tribunale di Roma, ordinanza del 4 luglio 2022

Una interessante pronuncia relativa ad un caso di cittadinanza italiana seguito dall’avv. Vittoria Garosci insieme all’avv. Salvatore Fachile e all’avv. Giulia Crescini. 

Il Tribunale civile di Roma ha riconosciuto la cittadinanza italiana ex art. 4 co. 2 l. 91/92 ad una cittadina apolide de facto la cui domanda era stata rigettata dal Comune di Roma poiché, sebbene la stessa fosse stata presentata prima del compimento del diciannovesimo anno di età, entro lo stesso termine la ricorrente non aveva depositato copia del permesso di soggiorno. In particolare, nella pronuncia in oggetto, il giudice chiarisce che è sufficiente che l’istante presenti la domanda di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età, ben potendo lo stesso depositare oltre tale termine ulteriore documentazione. Nel caso di specie, infatti, a causa di ritardi amministrativi facenti capo alla competente Questura, la ricorrente aveva potuto depositare al Comune di Roma la copia del permesso di soggiorno solamente un mese dopo la formalizzazione della domanda di cui all’art. 4 co. 2 l. 91/92 ( e comunque ben prima del provvedimento di rigetto emanato).

Nell’ordinanza, infatti, è dato leggere: “E’ evidente che sia la sola scelta a dover intervenire prima di tale data, cosa che nella specie è avvenuta, sebbene alla detta data ed ancora al compimento dei diciannove anni la ricorrente fosse in attesa del rilascio del cedolino della richiesta di permesso per attesa occupazione (ed ancor più del permesso stesso). Ben avrebbe quindi l’amministrazione resistente potuto inviare comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge procedimento amministrativo al fine di ottenere il deposito del documento di soggiorno asseritamente mancante, peraltro per ritardo della competente questura, alla medesima certamente non imputabile.”

Conseguentemente, il Comune di Roma avrebbe dovuto valutare anche i documenti presentati dalla ricorrente a seguito del diciannovesimo anno di età e solo al termine dell’istruttoria lo stesso avrebbe dovuto decidere in merito alla stessa.

La pronuncia risulta anche interessante per la conferma della ricostruzione del concetto di residenza non come iscrizione anagrafica e neppure come titolarità di un permesso di soggiorno.

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Si ringrazia l’Avv. Vittoria Garosci per la segnalazione e il commento.