Una pronuncia con importanti risvolti applicativi di tutela del richiedente asilo che riguarda un’inammissibilità di domanda reiterata. Il ricorso è stato seguito dall‘avv. Loredana Leo, che ha impugnato nei 15gg e fatta richiesta di sospensiva. Nella risposta su quest’ultima, il Tribunale di Roma ha stabilito il non luogo a procedere poiché la domanda reiterata era stata presentata il 21/06/2022 e la decisione di inammissibilità adottata il 17/08/2022, due mesi dopo. Pertanto, il giudice ha affermato:
- “che la violazione delle prescrizioni di cui alla disposizione in esame giustifica la qualificazione della procedura come ordinaria a tutti gli effetti (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 10 marzo 2021 n° 6745);
- che, in particolare, le conseguenze della qualificazione della procedura come ordinaria non si esauriscono nel ripristino degli ordinari termini di cui all’art 35 bis comma 2 del medesimo decreto legislativo, la cui dimidiazione non ha più effetto, ma si estendono altresì alla disciplina della sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- che conseguentemente, nel caso di specie, l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato deve ritenersi automaticamente sospesa dalla proposizione del ricorso“.

In maniera molto chiara, il Tribunale di Roma dice che superati i termini accelerati, la procedura si qualifica come ordinaria sia per quanto riguarda i termini per l’impugnazione, sia per ciò che concerne l’effetto sospensivo automatico.
Si ringrazia l’avv. Salvatore Fachile per la segnalazione.