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Domanda reiterata di asilo e procedure accelerate: superati i termini accelerati, la procedura si qualifica come ordinaria

Tribunale di Roma, decreto del 10 ottobre 2022

Una pronuncia con importanti risvolti applicativi di tutela del richiedente asilo che riguarda un’inammissibilità di domanda reiterata. Il ricorso è stato seguito dall‘avv. Loredana Leo, che ha impugnato nei 15gg e fatta richiesta di sospensiva. Nella risposta su quest’ultima, il Tribunale di Roma ha stabilito il non luogo a procedere poiché la domanda reiterata era stata presentata il 21/06/2022 e la decisione di inammissibilità adottata il 17/08/2022, due mesi dopo. Pertanto, il giudice ha affermato:

  • che la violazione delle prescrizioni di cui alla disposizione in esame giustifica la qualificazione della procedura come ordinaria a tutti gli effetti (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 10 marzo 2021 n° 6745);
  • che, in particolare, le conseguenze della qualificazione della procedura come ordinaria non si esauriscono nel ripristino degli ordinari termini di cui all’art 35 bis comma 2 del medesimo decreto legislativo, la cui dimidiazione non ha più effetto, ma si estendono altresì alla disciplina della sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
  • che conseguentemente, nel caso di specie, l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato deve ritenersi automaticamente sospesa dalla proposizione del ricorso“.

In maniera molto chiara, il Tribunale di Roma dice che superati i termini accelerati, la procedura si qualifica come ordinaria sia per quanto riguarda i termini per l’impugnazione, sia per ciò che concerne l’effetto sospensivo automatico.

Si ringrazia l’avv. Salvatore Fachile per la segnalazione.