Un decreto emesso inaudita altera parte dal Tribunale di Roma, ad esito di ricorso ex art. 700 cpc avverso il rifiuto di formalizzare l’istanza di protezione speciale per la mancanza del passaporto.
Il richiedente, un cittadino nigeriano con disabilità, aveva esibito la Carta Consolare rilasciata dall’Ambasciata Nigeriana, ma era stato comunque allontanato dal personale dello Sportello perché sprovvisto del passaporto con l’indicazione di non tornare finché non l’avesse avuto.
Il Tribunale ordina di provvedere alla convocazione immediata del ricorrente ed alla formalizzazione dell’istanza (ai sensi dell’art. 9 co. 3 lett. a) DPR n. 394 del 1999 è previsto che, ai fini della richiesta del co. 1, lo straniero possa indicare il passaporto o altro documento equipollente da cui risulti la nazionalità, la data etc. l’anno e il luogo di nascita).
Si ringrazia l’Avv. Silvia Calderoni per la segnalazione e il commento.