Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza
/

Consiglio di Stato: anche per i richiedenti asilo era possibile accedere alla procedura di emersione co.2

Consiglio di Stato, sentenza n. 11281 del 23 dicembre 2022

Photo credit: Casa Madiba Network

Il Consiglio di Stato su un caso di emersione ex art. 103, co.2, d.l. 34/2020: la vicenda era alquanto peculiare, in quanto si trattava di un richiedente asilo/ricorrente in Cassazione che alla data del 31.10.2019 aveva ottenuto la sospensione degli effetti della decisione da parte del Tribunale di Roma. Nell’aprile del 2020, tuttavia, la Cassazione aveva rigettato il ricorso. In questo periodo lo stesso non era mai stato in possesso del permesso per richiesta asilo. 

Il TAR Lazio aveva sostenuto, quindi, che l’assenza di permesso di soggiorno valido, scaduto dal 31.10.2019, non consentisse allo stesso di accedere all’emersione, nonostante la sua regolarità sostanziale. 

Con questa sentenza, il Consiglio di Stato innanzitutto conferma il proprio orientamento secondo cui anche per i richiedenti protezione internazionale era possibile accedere all’emersione ex co. 2 e, successivamente, dà atto della regolarità sostanziale del ricorrente sul territorio nazionale alla data del 31.10.2019, nonostante l’assenza di permesso di soggiorno. 

Si ringrazia l’avv. Loredana Leo per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’avv. Salvatore Fachile.