La Questura di Pesaro aveva negato arbitrariamente alla ricorrente un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di protezione speciale, ritenendo non sussistenti i presupposti.
Il Tribunale di Ancona ha ritenuto che non può essere impedita la presentazione dell’istanza in parola, dichiarando che, al contrario, un eventuale può essere emesso soltanto a seguito di una valutazione nel merito della richiesta.
Si ringrazia l’avv. Riccardo Camilloni per la segnalazione e il commento.