Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Senegal – Status di rifugiato per persecuzioni di genere legate al suo orientamento sessuale

Tribunale di L'Aquila, decreto del 24 ottobre 2022

Il Tribunale di L’Aquila riconosce lo status di rifugiato ad un cittadino senegalese che dichiarava di essere fuggito dal Senegal per via del suo orientamento sessuale.

Il richiedente dichiarava in Commissione di essere sposato con matrimonio tradizionale, ma di essersi separato due anni dopo; di aver intrapreso già nel 2004 una relazione sentimentale clandestina con un suo compagno alla scuola coranica, conclusasi nel 2006 con la partenza di costui per l’Italia; di aver lasciato una prima volta il paese d’origine per motivi economici nel 2007; di aver avuto alcuni rapporti eterosessuali; di essere rientrato nel 2013 in Senegal; di aver nuovamente incontrato il suo compagno di scuola; di essere tornati insieme e scoperti da sua sorella in un momento di intimità; per tale ragione, di aver lasciato il paese natio nel 2013.

In particolare il Collegio ha ritenuto che “il giudizio della Commissione sembra risentire di una valutazione rispondente ai canoni culturali di un paese occidentale, senza considerare il contesto tutt’affatto diverso dal quale proviene il richiedente, in violazione dell’art 5 comma 3 lettera c) del D.lgs n. 251/2007 che in punto di valutazione dell’attendibilità impone di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, con riguardo, in particolare alla sua condizione sociale (v. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande sezione, sentenza 2 dicembre 2014 nella cause riunite da C-148.13 a C 150-13 punto 57)“.

Ed invero “la Commissione territoriale non sembra tenere in considerazione il contesto socio-culturale in cui il richiedente è cresciuto e ha definito il suo orientamento sessuale; è quindi indubbio che nel caso di persone provenienti da contesti sociali e culturali così distanti dal nostro, il modo di ricostruire e delineare le esperienze che hanno determinato il loro orientamento sessuale non corrisponda ai nostri canoni, né tantomeno incontri l’aspettativa secondo cui la definizione della propria sessualità debba necessariamente costituire l’esito di un percorso di introspezione psicologica tramite il quale il soggetto perviene ad una chiara consapevolezza di sé“.

Ciò premesso il Collegio ha valutato le dichiarazioni del ricorrente “sufficientemente dettagliate e plausibili, sia in merito alle vicende narrate, che al percorso temporale che lo ha portato alla piena consapevolezza del suo orientamento bisessuale e soddisfano il parametro della non contraddittorietà riguardo alle informazioni sulla condizione degli omosessuali in Senegal, desunta dalle diverse fonti internazionali consultate dal Collegio (USDOS – Dipartimento di Stato degli Stati Uniti: “2021 Country Report on Human Rights Practices: Senegal”, Documento #2071179 – ecoi.net; AI – Amnesty International: “Rapporto Amnesty International 2021/22; Lo stato dei diritti umani del mondo; Senegal 2021”, Documento #2070311 – ecoi.net ; Freedom House: “Freedom in the World 2022 – Senegal”, Documento #2074671 – ecoi.net).

Ha infine sottolineato che, nel caso di specie, il richiedente sembra essere giunto ad una elaborazione effettiva e consapevole del proprio sentire; invero lo stesso ha prodotto, unitamente a copia di contratto di lavoro a tempo indeterminato, copia di tessera associativa nominativa Arcigay – Associazione LGBTI Italia; è risultato generalmente attendibile, ha profuso ogni sforzo per circostanziare la domanda.

Si ringrazia l’avv. Chiara Maiorano per la segnalazione e il commento.


Vedi le sentenze: