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Diniego della protezione speciale. Con sospensiva del Tribunale, la Questura deve rilasciare al richiedente un titolo di soggiorno

Tribunale di Venezia, decreto del 31 gennaio 2023

Foto di Daniele Napolitano/ collettivo Messafuoco Immagini in Lotta

Il Tribunale di Venezia ha ordinato alla Questura di Padova il rilascio di un titolo che attesti la regolarità del soggiorno dello straniero in pendenza del giudizio di impugnazione del provvedimento questorile di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, qualora sia stata concessa dal Tribunale la sospensiva di quest’ultimo.

Il ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 19 ter D.lgs. 150/2011 a seguito del rigetto della propria istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata al Questore di Padova.

Contestualmente al ricorso era stata presentata istanza cautelare volta ad ottenere la sospensione del provvedimento impugnato. L’istanza era stata accolta da Tribunale di Venezia.

A seguito del provvedimento cautelare, lo straniero aveva chiesto alla Questura di Padova il rilascio di un documento che attestasse la propria regolarità di soggiorno, in particolare o un titolo di soggiorno provvisorio, o la restituzione della ricevuta dell’istanza di protezione speciale ritirata con la notifica del provvedimento di rigetto.

La Questura di Padova aveva risposto che, in assenza di specifica normativa sul punto, non era tenuta né a rilasciare un titolo di soggiorno provvisorio, né a restituire la ricevuta dell’istanza originaria.

Si è pertanto chiesto al Tribunale di specificare con ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, non essendo sufficiente la mera inespellibilità del soggetto dal territorio nazionale.

In particolare, si è posto l’accento sulla necessità del rilascio di un titolo che attestasse la regolarità del soggiorno dello straniero e gli permettesse di esercitare quei diritti che, tra l’altro, sono posti a fondamento del riconoscimento della protezione speciale (iscrizione anagrafica, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, continuità lavorativa).

Nell’istanza al Giudice si era chiesto:

  • in via principale, il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, al fine di evitare disparità di trattamento tra chi chiede protezione speciale attraveso la procedura di protezione internazionale e chi invece la richiede tramite procedura diretta al Questore;
  • in via subordinata, la restituzione della ricevuta dell’istanza di protezione speciale proposta al Questore e ciò sulla base del ripristino della situazione giuridica antecedente al provvedimento di rigetto sospeso.

Il Tribunale di Veneziano ha accolto l’istanza ex 669 duodecies cpc, condannando la Questura di Padova al rilascio entro 20 giorni di un “titolo che consenta al ricorrente di permanere sul territorio nazionale”.

Si ringrazia l’Avv. Giulia Toniolo per la segnalazione e il commento.