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Visto di reingresso: annullato il provvedimento di rigetto per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento

T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 1645 del 30 gennaio 2023

Il ricorrente, cittadino bengalese, ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di visto di reingresso emesso dall’Ambasciata italiana a Dhaka.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

  1. violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 (in sostanza la mancanza del preavviso di rigetto);
  2. violazione dell’art. 4 del TUI e dell’art. 5 DPR 394/99 posto che il provvedimento di rigetto non ha richiamato alcuna motivazione concreta sulle circostanze che hanno indotto l’autorità diplomatica a negare il visto, senza alcun riferimento agli elementi di fatto o di diritto posti a sostegno del diniego. Diniego che, tra l’altro, è stato notificato al ricorrente a ben 2 anni di distanza dalla richiesta.

Con provvedimento in corso di causa il TAR ha accolto la domanda cautelare relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto con ordine all’Amministrazione di provvedere a comunicare preventivamente al ricorrente gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

L’Amministrazione è rimasta tuttavia inerte.

Il TAR Lazio ha pertanto annullato il provvedimento di rigetto del visto di reingresso emesso dall’Ambasciata italiana di Dhaka. Ha altresì condannato il Ministero degli esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento delle spese processuali.

Si ringrazia l’avv. Michele Pizzi del Foro di Monza per la segnalazione e il commento.