Una interessante pronuncia della Commissione nazionale per l’accesso ai documenti della P.A., che richiamando il Consiglio di Stato 3241/18 e il DPR 184/2006 (art.13 sull’accesso in via telematica) riconosce il diritto del difensore ad ottenere copia del rigetto della richiesta di asilo.
In particolare, la Questura di Roma ritiene di solito di poter notificare il rigetto esclusivamente in mano proprie al ricorrente ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 394/99. Tanto più, a detta della Questura, nei casi di rigetto di procedura accelerata (per ragioni giuridicamente non chiare).
A seguito della decisione della Commissione Nazionale, ci è stato notificato il parere (invero) favorevole della Commissione ed è stato fissato un appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si ringrazia l’avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento.