Il TAR Toscana annulla un provvedimento di revoca dell’accoglienza adottato nei confronti di un cittadino nigeriano arrestato, e nel corso del giudizio condannato, per violenza sessuale ai danni di una minore ipotesi lieve ex art. 609, comma 3, c.p. , consistente in molestie ripetute per circa un anno.
Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha tenuto conto tenuto delle sue condizioni di salute mentale documentate da una relazione medica in atti, secondo la quale egli il ricorrente è affetto da deficit intellettivo di una certa rilevanza.
Il TAR richiama la giurisprudenza della CGUE secondo la quale l’art. 20, par. 4 e 5 della direttiva 2013/33/UE osta a che uno Stato revochi le misure di accoglienza, anche nei casi di comportamenti violenti, dovendo in ogni caso salvaguardare l’accesso del richiedente all’assistenza sanitaria e a condizioni di vita dignitose.
Si ringrazia l’Avv. Anna Lisi per la segnalazione e il commento.