La Questura di Bologna aveva negato al ricorrente la presentazione dell’istanza di protezione speciale poiché privo del passaporto.
Il Tribunale di Bologna, accogliendo le eccezioni del ricorrente, ha affermato che la protezione speciale è diretta manifestazione del diritto d’asilo costituzionale e, pertanto, il richiedente protezione internazionale è un richiedente asilo a tutti gli effetti. Per tale ragione, non è imposto allo straniero che richiede la protezione speciale direttamente al Questore di disporre del passaporto.
Si ringrazia l’avv. Riccardo Camilloni di Bologna per la segnalazione e il commento.
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