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Residenza fittizia – No all’automatismo del rigetto in caso di rinnovo del permesso di soggiorno

Commento alla sentenza n. 11044/2022 del Consiglio di Stato a cura del Forum Per cambiare l'ordine delle cose

Con sentenza n. 11044 pubblicata il 16 dicembre 2022, in riforma la sentenza del TAR di Napoli, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha definitivamente chiarito che nel caso di iscrizione anagrafica fittizia la valutazione del rinnovo del permesso di soggiorno (in questo caso per lavoro autonomo) dovrà essere effettuata dalle competenti Questure caso per caso.

Ecco perché nel commento alla sentenza a cura di Giovanna Cavallo del Forum Per cambiare l’ordine delle cose.

Il Consiglio di Stato lo stabilisce richiamando nella sentenza alcuni principi quali:

Il “domicilio abituale”. L’utilizzo di tale espressione che richiama le caratteristiche principali della residenza, l’abitualità, e del domicilio – che, ai sensi dell’art. 43 c.c. è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi – è da interpretarsi come situazione abitativa in grado di individuare il cittadino straniero e garantirne la sua reperibilità;

Il valore giuridico e sociale della residenza fittizia. Visto il testo unico in materia di immigrazione che estende le procedure di iscrizione anagrafica previste per i cittadini italiani ai cittadini stranieri, il Giudice chiarisce il particolare istituto dell’iscrizione anagrafica nella cosiddetta “via fittizia”, “via virtuale” ovvero, impropriamente, “via delle persone senza dimora”:

  • al fine di dare attuazione agli obblighi previsti dalla Legge anagrafica, alcuni Comuni italiani hanno istituito la “via fittizia”, una strada che non esiste fisicamente nella toponomastica della città ma che permette di iscrivere anagraficamente coloro i quali siano sprovvisti di una dimora stabile. Se così non fosse, le persone sprovviste di una dimora stabile sarebbero escluse dai servizi essenziali inerenti diritti fondamentali quali, tra gli altri, il diritto alla salute, diritto al lavoro, diritto all’elettorato (che ovviamente non si applica ai cittadini stranieri trattandosi di diritto legato alla cittadinanza);
  • la creazione di una via fittizia o di una strada per le persone senza dimora va incontro altresì alla esigenza di controllo del territorio da parte delle pubbliche amministrazioni, rafforzando gli strumenti di tutela della sicurezza pubblica;
  • la via “fittizia”, secondo circolare ISTAT n. 29/1992, è equivalente in valore giuridico ad una via realmente esistente. D’altra parte, se così non fosse, non si potrebbe dare attuazione alla normativa di rango primario di cui alla legge anagrafica.
  • la giurisprudenza della Corte Edu ha precisato che la nozione di “domicilio” è un concetto autonomo che non dipende dalla qualificazione attribuita dal diritto interno (Chiragov e altri c. Armenia, § 206, “The notions of “private life”, “family life” and “home” under Article 8 are, like “possessions” under Article 1 of Protocol No. 1, autonomous concepts; their protection does not depend on their classification under domestic law, but on the factual circumstances of the case”). Conseguentemente, alla domanda con cui è chiesto se un’abitazione costituisca un “domicilio” che gode della protezione dell’articolo 8 § 1 si deve rispondere che ciò dipende dalle circostanze fattuali, ovvero dall’esistenza di legami sufficienti e ininterrotti con uno specifico luogo

Visto tutto ciò il Giudice con questa sentenza stabilisce che “è quindi compito dell’Amministrazione verificare accuratamente e caso per caso se lo strumento dell’iscrizione anagrafica nella “via fittizia”, di per sé lecito, ottenuto secondo i presupposti di legge e in osservanza dei regolamenti dei singoli Comuni, sia stato utilizzato dall’istante come strumento per eludere leggi e costituisca pertanto un rischio per la sicurezza pubblica e per le norme poste a tutela di specifici settori”. E chiarisce ancora che Di tale verifica, l’Amministrazione deve dare compiutamente atto nel provvedimento”.

Nel ribadire l’importanza di questa sentenza che consideriamo un passo avanti per la tutela dei diritti di soggiorno, ci teniamo ad evidenziare che sono numerosi i casi di prassi illegittime e difformi applicate dagli uffici immigrazione nelle procedure dei rinnovi. L’iscrizione anagrafica è prima di tutto un diritto e non può diventare un ostacolo alla regolarità e continuità di soggiorno, anzi dovrebbe essere garantita in tutti i comuni italiani per consentire il pieno accesso ai diritti di cittadinanza.