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Emersione 2020: dopo 2 anni rigettata per presunta insufficienza del reddito, senza valutare il rilascio del PdS per attesa occupazione 

T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 781 del 17 maggio 2023

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Photo credit: Giovanna Dimitolo (Presidio a Milano, marzo 2021)

Il cittadino albanese impugnava il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione presentata in data 11 giugno 2020, adottato dal SUI di Bari il 22 settembre 2022 all’esito di un procedimento durato due anni.

Il diniego era incentrato sulla presunta insufficienza reddituale dell’intero nucleo familiare (inferiore a euro 27.000) alle cui dipendenze l’odierno ricorrente prestava la propria attività lavorativa domestica e di assistenza. Nel giudizio il Ministero dell’Interno costituito ribadiva l’insufficienza del dato reddituale e, conseguentemente, insisteva per il rigetto del gravame.

Il TAR Puglia – sede di Bari – III Sezione, con ordinanza n. 595/2022, aveva già accolto l’istanza cautelare presentata dal ricorrente congiuntamente al ricorso sulla scorta della seguente motivazione:

Considerato che i motivi del ricorso appaiono prima facie attendibili, atteso che sembra trovare applicazione nella fattispecie la norma di cui all’art. 5, comma 11-bis del D.Lgs. 109 del 2012, a mente della quale nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione… La richiamata norma introduce un regime di favore nei riguardi dell’emersione dal lavoro irregolare nel territorio dello Stato italiano al fine di scongiurare fenomeni di sfruttamento della forza lavoro costituita da cittadini extracomunitari, in un’ottica di tutela rafforzata di diritti fondamentali nel particolare periodo storico caratterizzato dalla pandemia da COVID-19; la ratio appare, dunque, quella di contenere le conseguenze negative che il cittadino extracomunitario subirebbe a causa di una non diligente presentazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare da parte del proprio datore di lavoro (cfr.: T.a.r. Puglia Bari, Sez. III – Sentenza del 16/02/2022 n. 270)..”.

All’udienza del 15 febbraio 2023, la causa veniva trattenuta in decisione nel merito, ed all’esito, con sentenza n. 781/23, il ricorso veniva accolto con la seguente motivazione “ …. , confermando l’iter argomentativo del provvedimento cautelare, riproduttivo di specifico e recente precedente di questa Sezione (la citata sentenza n. 270 del 16 febbraio 2022), alla cui motivazione sul punto si rinvia: ogniqualvolta il procedimento di emersione non possa concludersi favorevolmente per causa imputabile al datore di lavoro, al lavoratore spetta il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nella fattispecie, pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno valutare il rilascio all’odierno ricorrente di tale permesso temporaneo.

Ma prima ancora va evidenziato, con riferimento alla fattispecie stessa, che – stando alla documentazione versata in atti dalla difesa erariale – il parere negativo sulla sufficienza del reddito familiare è stato espresso con riferimento alla dichiarazione 2019, evidentemente riferita al periodo di imposta 2018, a fronte di una domanda di emersione datata – come detto – 11 giugno 2020. Non risulta invece agli atti la dichiarazione 2020. Peraltro, come evidenziato nel primo motivo di ricorso, i redditi relativi agli anni 2020 e 2021 superano certamente la soglia minima necessaria, attestando la capacità del datore di lavoro di onorare gli
impegni con il lavoratore.

In conclusione, il ricorso va accolto nei termini che precedono; incombe pertanto sull’Amministrazione l’obbligo di riesaminare la pratica in questione, anche ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo“.

Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.