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Senegal – Il codice penale definisce l’omosessualità “atti contro natura”, riconosciuto lo status di rifugiato

Tribunale di Salerno, decreto del 23 maggio 2023

Wolfgang Rieger, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Il ricorrente, cittadino senegalese, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Salerno del 2021, con il quale era stata rigettata, per manifesta infondatezza, la propria domanda reiterata di protezione internazionale, presentata a seguito del diniego di una precedente istanza di cinque anni prima.

Nel corso della seconda audizione in Commissione, egli confermava i motivi relativi alla prima istanza, legati alla volontà di sfuggire allo zio, che voleva costringerlo a continuare la scuola coranica dopo dieci anni di studi; nello stesso tempo, però, proponeva elementi nuovi rispetto ai fatti oggetto della precedente, non allegati prima per ragioni di pudore. Aggiungeva, infatti, di aver scoperto di essere omosessuale dopo essere sopraggiunto in Italia e di temere, per tale ragione, in caso di rimpatrio, di essere esposto a grave rischio per la propria incolumità.

La Commissione Territoriale respingeva la richiesta di protezione internazionale per manifesta infondatezza, ritenendo non credibili i nuovi elementi posti dall’istante a sostegno della domanda, posto che la ricostruzione della maturazione del suo orientamento sessuale sarebbe parsa – a loro dire – vaga, generica e superficiale.

Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva opposizione davanti al Tribunale di Salerno, ribadendo i fatti riferiti in Commissione e insistendo per l’accoglimento del ricorso e per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.

Il giudice, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Territoriale, riteneva il racconto del ricorrente univoco e coerente e le dichiarazioni fornite attendibili, accompagnate da ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e per fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. Riteneva plausibile la reticenza del ricorrente, per ragioni di pudore, nel riferire alla Commissione Territoriale in prima istanza del proprio orientamento sessuale, così come il fatto che la consapevolezza sessuale del ricorrente fosse giunta a maturazione soltanto una volta giunto in Italia, ove ha avuto modo di sperimentare la propria sessualità in un contesto avulso dai dogmi e dalla cultura propri del Paese di origine.

Nello stesso tempo, il Giudice concordava con quanto espresso dal ricorrente, riguardo ai timori in caso di rimpatrio in un contesto altamente ostile come quello di provenienza. Il giudicante, infatti, propone una disamina delle più accreditate fonti internazionali circa la situazione esistente in Senegal relativamente ai diritti LGBT, e, soprattutto, dell’articolo 319 del Codice penale senegalese, che punisce gli “atti contro natura”, commessi con una persona dello stesso, sesso fino a cinque anni di reclusione.

Per tutte queste ragioni, il Tribunale di Salerno riconosceva al ricorrente lo status di rifugiato.

Si ringrazia l’Avv. Ernestina Scalfari per la segnalazione e il commento.


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