Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza
/

Formalizzazione della richiesta di protezione internazionale: le Questure devono attenersi a tempi brevi e congrui alla normativa (10 gg.)

Tribunale di Napoli, decreto dell'8 marzo 2023

Il Tribunale di Napoli, nel caso di un ricorso per il riconoscimento del diritto alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, ha accolto l’istanza del richiedente, con la quale questi chiedeva al Giudice di pronunciarsi al fine di ottenere la convocazione, presso la Questura di Napoli, per la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, in tempi brevi e congrui, attesa la manifestazione di volontà del richiedente asilo, inviata alla questura a mezzo p.e.c., ben 3 mesi prima.

Il ricorrente ha rappresentato di provenire dal Bangladesh e di essere giunto in Italia per sfuggire ad una grave persecuzione di cui era vittima nel suo Paese di origine. Una volta arrivato in Italia, ed essendo intenzionato ad avanzare istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, si è rivolto all’avvocato costituito nel presente procedimento al fine di avviare il relativo iter presso la competente Questura di Napoli. Il difensore, ricevuto l’incarico, ha prontamente inviato, tramite PEC del 25/7/2022, istanza alla Questura di Napoli-Ufficio Immigrazione al fine di manifestare la volontà del ricorrente di domandare la protezione internazionale. In mancanza di una risposta da parte della Questura, e considerato il rilevante tempo trascorso e la condizione di irregolarità del ricorrente sul territorio italiano, con il rischio di essere raggiunto da un provvedimento di espulsione, e l’impossibilità di accedere ai servizi essenziali di cui avrebbe diritto a seguito della formalizzazione della domanda, il ricorrente ha introdotto il presente giudizio, al fine di domandare che sia ordinato alla Questura di procedere alla immediata formalizzazione della domanda di protezione e al conseguente rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno provvisorio per richiedente asilo.”

Sulla scorta di tale premessa, il Giudice accoglieva il ricorso ed ordinava alla Questura di acquisire l’istanza volta alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, nei seguenti termini:

La Questura, quindi, a fronte della semplice manifestazione della volontà dello straniero di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale non ha alcuna discrezionalità ed è obbligata a riceverla nei termini prescritti dalla norma, mentre la valutazione del merito della domanda è affidata all’esclusiva competenza delle Commissioni territoriali.

Nel caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente ha manifestato la propria volontà di presentare la domanda di protezione internazionale con istanza inviata via PEC, tramite il difensore, in data 25/7/2022 e che tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

Pertanto, pacifico è il decorso sia del termine ordinario di tre giorni, quanto del termine lungo di tredici giorni previsto dall’art. 26 co. 2bis D.Lgs. 25/2008, con evidente fondatezza delle ragioni del ricorrente.

Del resto, la stessa p.a costituita nel presente giudizio non ha contestato quanto rappresentato dal ricorrente, limitandosi a rappresentare le problematiche legate alla calendarizzazione delle ormai numerosissime istanze di protezione internazionale (e di protezione speciale), anche in relazione alla crisi ucraina che ha portato, nei mesi tra marzo settembre 2022, sul territorio partenopeo oltre 15.000 cittadini ucraini da regolarizzare.

Problematiche che non possono, invero, giustificare il rilevante lasso di tempo ormai trascorso da quando nel mese di luglio 2022 il ricorrente ha manifestato la propria volontà di presentare domanda per la protezione internazionale, comportando tale inerzia un ingiustificabile pregiudizio per il richiedente.

In conclusione, alla luce di tutte le ragioni innanzi specificate, ritiene il Tribunale, che il ricorso vada accolto e debba essere ordinato alla Pubblica Amministrazione di procedere all’immediata registrazione della domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, assegnando alla stessa un termine ritenuto congruo in considerazione del carattere di urgenza della procedura in esame”.

Il provvedimento, pronunciato dal Tribunale di Napoli, è importante per diverse ragioni:

  • sottolinea l’ingiustificabile ritardo della Questura anche a fronte di lamentate “problematiche legate alla calendarizzazione delle ormai numerosissime istanze di protezione internazionale (e di protezione speciale)” ;
  • rileva il PREGIUDIZIO che l’istante riceve nel caso in cui la Questura non provveda a convocarlo per formalizzare la richiesta di protezione internazionale;
  • attribuisce un peso al mancato rispetto, da parte della p.a., del decorso del termine sia ordinario di tre giorni, quanto del termine lungo di tredici giorni previsto dall’art. 26 co. 2bis D.Lgs. 25/2008, per la acquisizione della richiesta di protezione internazionale;
  • conferma la fondatezza delle pretese del ricorrente nel richiedere la acquisizione della richiesta di protezione internazionale in tempi brevi.

In ragione della urgenza – dalla quale è caratterizzato il procedimento – e “alla luce di tutte le ragioni innanzi specificate, il Tribunale ritiene, che il ricorso vada accolto e debba essere ordinato alla Pubblica Amministrazione di procedere all’immediata registrazione della domanda di protezione internazionale formulata dal ricorrente, assegnando alla stessa un termine ritenuto congruo in considerazione del carattere di urgenza della procedura in esame”.

Si ringrazia l’Avv. Ivana Nicolò per la segnalazione e il commento.

Assegna il tuo 5‰ al Progetto Melting Pot: scrivi 00994500288 
La tua firma per uno sportello di orientamento legale online 

Quest’anno destinando il tuo 5‰ a Melting Pot sosterrai l'avvio di uno sportello di orientamento legale online, un servizio a supporto delle persone che si trovano spesso colpite da prassi illegittime della pubblica amministrazione.