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Rigetto del rinnovo del Pds per motivi umanitari. Cassazione: nella decisione del Giudice vi è “il vizio di omesso esame di fatti decisivi”

Corte di Cassazione, ordinanza n. 13725 del 18 maggio 2023

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso di un cittadino ghanese avverso la decisione della Questura di non rinnovare il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Secondo la Corte, infatti, l’omesso esame dei rapporti di lavoro e delle competenze linguistiche del ricorrente integra “il vizio di omesso esame di fatti decisivi” di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Tribunale aveva ritenuto non provato un “consolidato inserimento sociale” e che il ricorrente avesse documentato “solo lo svolgimento di lavori saltuari”

La Corte di Cassazione, ribadito che “la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, applicabile ratione temporis, attribuisce ora diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine”, ha riconosciuto che il ricorrente, con deduzione sul punto autosufficiente, ha evidenziato di aver allegato innanzi al Tribunale una serie di elementi fattuali rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione complementare ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998 (quali la sua integrazione sociale tramite numerosi e ripetuti rapporti di lavoro regolari; conoscenza della lingua italiana)”, contrariamente a quanto asserito dal Giudice di merito

La Corte ha pertanto accolto il ricorso evidenziando che l’omesso esame di tutti i rapporti di lavoro documentati dal ricorrente e delle sue competenze linguistiche integra “il vizio di omesso esame di fatti decisivi, secondo il paradigma applicativo dettato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. 8053/2014)” .

La Corte ha quindi annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Si ringrazia avv. Pasquale Costantino per la segnalazione e il commento.

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