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Ingresso fuori quota per chi ha già lavorato all’estero per imprese italiane

La novità nella conversione in legge del decreto P.A. bis

Foto di Christina su Unsplash

E’ entrata in vigore il 17 agosto 2023, la legge n. 112 del 10 agosto 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo per l’anno 2025.

Tra le novità introdotte nel corso della conversione in legge, spiega Integrazionemigranti.gov.it, c’è una modifica al Testo Unico dell’Immigrazione che introduce una nuova tipologia di ingresso “fuori quota”. Prevede che i lavoratori extra Ue che hanno già lavorato all’estero per imprese italiane o partecipate da imprese italiane, possano venire a lavorare anche in Italia per quelle stesse imprese, indipendentemente dal “decreto flussi”. Questo il testo dell’art. 24 c. 5 e del nuovo c. 5 bis:

5. All’articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», le parole: «nell’ambito delle quote stabilite a norma dell’articolo 3, comma 4, secondo le modalita’ previste dal regolamento di attuazione» sono soppresse.

5-bis. All’articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
« i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell’arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall’ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all’Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano »;

b) al comma 1-ter, le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), c) e i-bis) »”.