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Negato illegittimamente il rientro in Italia ad un cittadino del Marocco. Condannato il MAE al risarcimento danni

Tribunale di Roma, ordinanza dell'8 giugno 2023

Il Tribunale di Roma condanna il Ministero degli Affari Esteri e il Consolato d’Italia a Casablanca al risarcimento danni nei confronti di un cittadino del Marocco residente in Italia dal 2006 che si era visto negare, in modo del tutto illegittimo, il rientro in Italia e, in un secondo momento, gli era stato negato anche il visto di reingresso, nonostante fosse titolare di un valido permesso di soggiorno.

Il cittadino è sempre stato in regola con quanto disposto dalla normativa in materia di soggiorno sul suolo nazionale, dapprima possedendo permesso per motivo di lavoro autonomo, e, da ultimo, permesso per motivi familiari. Il ricorrente, infatti, perfettamente integrato nel tessuto socioculturale italiano, e, nel dettaglio, siciliano, convive con l’anziano padre, (…), cittadino italiano, in provincia di Palermo.

Nel gennaio 2020, il sig. (…) ha deciso di recarsi in Marocco, con l’intenzione di trattenervisi per circa due mesi; la violenta esplosione della pandemia causata dalla diffusione del virus Covid-19 e la conseguente chiusura delle frontiere, gli hanno impedito di fare rientro in Italia; nel mese di aprile 2020, impegnato a supervisionare il lavoro di alcuni muratori che stavano effettuando lavori edili presso la sua abitazione, per distrazione è precipitato dal balcone, infortunandosi gravemente, e ha necessitato di un lungo periodo di ricovero in ospedale; dopo essersi ripreso, e approfittando della riapertura delle frontiere, nel mese di dicembre 2020 ha provato a rientrare in Italia, vedendosi opporre un rifiuto alla partenza, a causa dell’asserita scadenza del suo permesso di soggiorno (nonostante il suo permesso di soggiorno fosse in corso di validità per effetto dei decreti sull’emergenza sanitaria in corso). Per tale ragione, si è trovato costretto a rivolgersi al Consolato Generale d’Italia a Casablanca, ove ha formulato domanda per ottenere un visto di “reingresso”; tuttavia in data 05.08.2021 ha ricevuto la notifica del respingimento della predetta istanza.

Secondo il Tribunale “(…) non vi era motivo di esprimersi sui presupposti per il suo rinnovo, previsti in generale dall’art. 13, co. 4 del DPR n. 294 del 1999; al richiedente doveva essere consentito di rientrare in territorio italiano già dal dicembre 2020/gennaio 2021 con la sola esibizione di valido documento, come previsto dal menzionato comma 2 dell’art. 8 DPR n. 394 del 1999“.

E ancora: “Ovviamente dovrà essere poi valutato dalla Questura – allorquando, rientrato in Italia, il richiedente potrà proporre la domanda, la circostanza che egli è figlio di cittadino italiano e qualsiasi altro elemento rilevante ai sensi dell’art. 19 TUI, nonché che egli, ove fosse tornato in Italia prima, avrebbe certamente proposto tale domanda prima o a ridosso del 31.07.2021 (data dell’ultima proroga della validità del permesso a seguito della cessazione dell’emergenza sanitaria)”.

Il Giudice, alla luce del comportamento del Consolato d’Italia a Casablanca, “da ritenersi quanto meno di natura colposa“, ha riconosciuto i presupposti risarcitori di cui all’art. 2043 c.c.: “(…) il ricorrente è stato costretto a prolungare il suo soggiorno in Marocco sino ad oggi, impedito a vedere l’anziano padre, cittadino italiano (cfr. documento in atti), con cui vive. Né si può sostenere che il Consolato nulla di diverso avrebbe potuto fare a seguito del parere negativo emesso dalla Questura di Palermo, perché in realtà non avrebbe sin dall’inizio dovuto chiedere al ricorrente di presentare l’istanza di visto di reingresso, ma avrebbe dovuto evidenziare la validità, in quanto prorogata, del suo permesso di soggiorno. Il danno al suo diritto fondamentale all’unione familiare è innegabile; trattasi di danno di natura non patrimoniale, non essendo stato allegato (né tantomeno provato) alcunché in ordine ad ipotizzati danni di natura patrimoniale (ad es., di aver perso un biglietto aereo di ritorno per l’Italia; di avere dovuto locare un immobile in Marocco, pur avendo una abitazione in Italia in cui non poteva fare rientro).

(…) Nella specie, come detto, il danno di natura non patrimoniale deve essere liquidato in via equitativa -considerata la natura, la durata, etc. della deprivazione del diritto fondamentale a tornare a vivere legittimamente in Italia insieme al genitore – in euro 600,00 attuali, su cui dovranno essere calcolati interessi legali dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino al saldo effettivo“.

Si ringrazia l’Avv. Giorgio Bisagna per la segnalazione.

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