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Punjab, Pakistan – Protezione sussidiaria al richiedente per la sussistenza di un vero e proprio conflitto armato

Tribunale di L’Aquila, decreto del 7 luglio 2023

Il Tribunale si sofferma in un’analisi accurata delle forme di protezione interazionali disciplinate dalla Convenzione di Ginevra. Dopo aver escluso il riconoscimento, in favore del ricorrente, proveniente dal Pakistan, dello status di rifugiato, si sofferma evidenziando come al ricorrente possa essere confacente la protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell’art. 14 D. Lgs. 251/2007.

Secondo il Tribunale aquilano, infatti, ai fini del suo riconoscimento, occorre tener conto dei seguenti fattori: a) intensità degli scontri armati; b) livello di organizzazione delle forze armate presenti e la durata del conflitto; c) estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata; d) destinazione effettiva del richiedente in caso di rimpatrio nel Paese natio o nella regione di cui trattasi; d) aggressione eventualmente intenzionale nei confronti di civili compiuta dai belligeranti.

Ciò posto, osserva il Tribunale – Sezione Immigrazione, “in relazione alla situazione geopolitica del Pakistan, appare opportuno premettere che la Repubblica islamica del Pakistan, nata dalle ceneri del Raj britannico, è divisa: i) in quattro Province (Belucistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh), ii) in due territori autonomi (Azad Kashmir, Gilgit-Baltistan), iii) nel territorio della capitale Islamabad e iv) in quello rappresentato dalle aree tribali di amministrazione federale (7 agenzie, c.d. “ex Fata”, che costituivano una suddivisone del territorio pakistano compresa tra il confine afghano e la provincia della frontiera nord occidentale di cui facevano parte). Nel 2018, la Provincia del Khyber Pakhtunkhwa (KP) ha assorbito le sette agenzie che componevano la cosiddetta “area tribale”. 
Attualmente, i fronti di conflitto che impegnano il Pakistan sono due: a) quello esterno al confine con l’India, prevalentemente a causa del Kashmir, in cui il livello di scontro non ha raggiunto una portata di ampia scala; b) quello interno – in cui gruppi riuniti sotto l’egida di Tehrek-e-Taleban Pakistan (Ttp) lottano sia per la rifondazione islamista del Paese, sia in ragione della matrice religiosa anti-sciita o etno-nazionalista e separatista, specie nelle province del Belucistan e del Sindh – caratterizzato da un ampio e intenso conflitto generalizzato”.

Così ricostruito il quadro geopolitico del Paese, secondo il Tribunale di L’Aquila, deve oggi ritenersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria solamente ai migranti provenienti dal distretto del Khyber Pakhtunkhwa, c.d. “ex Fata” e del Punjab.

In relazione a tali ultime aree, infatti, le fonti internazionali più aggiornate, dettagliatamente ed analiticamente richiamate dal Tribunale, “fanno ragionevolmente ritenere che il ricorrente, se ivi rimpatriato, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla propria vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato interno o internazionale. Pertanto, alla luce della descritta situazione geopolitica dell’area del Paese di provenienza del richiedente, dal Punjab, distretto di Gujrat, sub specie di sussistenza di un vero e proprio conflitto armato, deve a esso essere riconosciuta la protezione sussidiaria.

Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento.


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