Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

RdC – Illegittima la revoca con 10 anni di residenza di fatto. Il Giudice proscioglie il cittadino perché il fatto non costituisce reato

Tribunale di Nola, sentenza n. 36 del 27 gennaio 2023

Il Tribunale di Nola – Ufficio del Giudice delle Indagini e dell’Udienza Preliminare con sentenza del 27/01/2023 Nr. 36/23 ha stabilito in modo netto il carattere effettivo e non anagrafico della residenza ai fini della richiesta di Reddito di Cittadinanza.

Il caso riguardava un cittadino di nazionalità rumena imputato del reato di cui all’art. 7 del D.L. 4/2019 in quanto accusato di aver dichiarato falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni per l’ottenimento della misura RdC (art.2 co.1, a) 2) L 26/2019). Tale procedimento nasceva dall’informativa del Comando dei Carabinieri di Nola del 05/11/2021 dalla quale emergeva, sulla base delle comunicazioni fatte dall’Ufficio GEPI del Comune di Saviano, che il cittadino aveva percepito circa 4.000 euro senza averne i requisiti di residenza. Il Controllo del Comune di Saviano era stato effettuato in base al principio che l’art.2 co.1, a) 2) L 26/2019 riguardasse il possesso della residenza anagrafica e non della residenza effettiva come invece specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 3803 del 14-04-2020 che specifica che tale requisito: “non può che intendersi riferita all’effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano, al fine di beneficiare di una misura di contrasto alla povertà, quale d’altronde è il reddito di cittadinanza”.

In sede giudiziale la difesa ha invece dimostrato la residenza effettiva sul territorio ultradecennale con elementi oggettivi di riscontro, il cittadino aveva infatti frequentato tutti gli anni della scuola dell’obbligo nel Comune di Saviano. Alla luce di tali elementi il Giudice ha riconosciuto il possesso dei requisiti di residenza da parte dell’imputato ed ha rimarcato il carattere di “effettiva presenza” del requisite di cui all’art. 2 co.1, a) 2)L 26/2019. Nella sentenza infatti si afferma che:

Alla luce di tali elementi fattuali è dunque possibile ritenere che l’imputato, seppure non formalmente residente in Italia, fosse presente sul territorio nazionale nei 10 anni precedenti alla presentazione della istanza per ottenere il RdC. Ne consegue che la sua dichiarazione ritenuta mendace sia stata fatta nell’intima convinzione di dichiarare il vero ossia la presenza in Italia di fatto da oltre 10 anni ancorché supportata da una formale residenza intervenuta solo nel 2016 come emerge dalla documentazione del Comune di Saviano. L’imputato va dunque prosciolto dal delitto oggetto di contestazione perché il fatto non costituisce reato“.

Nel caso specifico va inoltre segnalato che lo Sportello Diritti della rete YaBasta!-Nova Koinè-SmallAxe, coadiuvato dallo studio legale avv. Lucia Esposito aveva più volte segnalato al Comune di Saviano il carattere non regolare dei controlli effettuati in piattaforma GEPI in merito alla verifica del requisito di decennale residenza. Le stesse segnalazioni, effettuate su altri comuni dell’area nolana, hanno invece impedito il rinvio in giudizio e permesso la rettifica in sede comunale di 21 casi analoghi a quello della sentenza in oggetto. Questi percettori RdC di origine migrante avevano, infatti, ricevuto una revoca del RdC per la mancanza del requisito di effettiva Residenza ed attraverso l’azione dello sportello avevano dimostrato invece di risiedere di fatto in Italia da oltre 10 anni.

Alla luce di questa e di altre sentenze occorre quanto prima che l’ANCI, il Ministero delle Lavoro e l’INPS producano un’informativa chiara per gli uffici anagrafici/GEPI dei Comuni in modo da poter ristabilire una modalità di verifica dei requisiti RdC aderente alla circolare 3803 del 14-04-2020 che ad oggi risulta purtroppo ancora inapplicata in troppi comuni italiani.

Si ringrazia l’Avv. Lucia Esposito dello Sportello Diritti della rete Ass. YaBasta!- Nova Koinè- SmallAxe per la segnalazione e il commento.