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Diritto alla registrazione anagrafica (ed al rilascio del certificato di stato di famiglia) dei nuclei familiari in regime di accoglienza

Tribunale di Roma, ordinanza del 14 luglio 2023

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Un primo passo per il riconoscimento del diritto alla registrazione anagrafica (ed al rilascio del certificato di stato di famiglia) dei nuclei familiari in regime di accoglienza. L’ordinanza del Tribunale di Roma, pubblicata il 14.7.2023, pone un tassello importante per il riconoscimento del diritto dei nuclei familiari ospitati all’interno di strutture di accoglienza ex artt. 9 ed 11 d.lgs. 142/2015 ad essere registrati come tali in sede anagrafica e ad ottenere il rilascio del certificato di stato di famiglia.

Il caso riguardava un nucleo familiare collocato all’interno di un centro di accoglienza straordinaria (art. 11 d.lgs. 142/2015) quale titolare di permessi di soggiorno per motivi di protezione speciale e cure mediche.

Il Comune di Roma aveva negato la compilazione della scheda di famiglia (artt. 4 e 21 D.P.R. 223/1989) ed il conseguente rilascio del certificato di stato di famiglia (art. 33 D.P.R. 223/1989) ritenendo che ciò fosse precluso alla luce dell’art. 5 bis co. 2 d.lgs. 142/2015, secondo il quale “Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l’iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223“. Secondo la tesi del Comune di Roma, tale disposizione imponeva di effettuare l’iscrizione anagrafica esclusivamente ai sensi del citato art. 5 (il quale disciplina l’iscrizione anagrafica in regime di convivenza relativamente ad un “insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di,assistenza, militari, di pena e simili“); pertanto, i componenti del nucleo familiare ricorrente non erano stati registrati quale famiglia anagrafica, ma soltanto in regime di convivenza con tutte le altre persone ospitate all’interno della struttura.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto illegittima una simile tesi, prendendo le mosse dalla constatazione per cui i ricorrenti “costituiscono inequivocabilmente famiglia anagrafica ai sensi degli artt. 4 e 21 del D.P.R. 283/1989, in quanto coabitanti e legati da rapporto di parentela” ed osservando come “nel caso di specie non si applichi quindi il richiamato articolo 5 del DPR 223/1989, come richiamato dall’art. 5 bis del DLGS 142/2015, posto che benché ospitati presso il Centro (…) per ragioni di cura, i ricorrenti e i loro quattro figli costituiscono a tutti gli effetti una famiglia anagrafica, pur convivendo ciascuno di essi con gli altri membri della struttura di accoglienza“.

Nella decisione in commento emerge come il disposto di cui all’art. 5 bis co. 2 d.lgs. 142/2015 non osti alla registrazione anagrafica dei nuclei familiari presenti all’interno di una struttura di accoglienza ex artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015, la quale dovrà essere effettuata unitamente alla registrazione di ciascun/ciascuna componente dei medesimi in regime di convivenza. La breve ordinanza non specifica quale sia stato l’argomento dirimente per giungere ad una simile conclusione: da un lato sottolinea che la convivenza all’interno di una struttura di accoglienza non esclude l’esistenza come famiglia anagrafica, dall’altro accenna al fatto che il nucleo familiare in questione non è formato da richiedenti asilo, ma da titolari di permesso di soggiorno (protezione speciale e cure mediche) e sottolinea che “diversamente opinando la lettura dell’art. 5bis del DLGS 142/2015 introdurrebbe una illegittima discriminazione dei nuclei familiari, muniti di regolare permesso di soggiorno, residenti in un Centro di Accoglienza rispetto a quelli che risiedono presso un altro indirizzo“.

Si ritiene che il primo argomento sia, nella decisione in commento, prevalente, in quanto fondato sul riconoscimento della dimensione sostanziale del concetto di residenza e su un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, volta ad escludere una possibile lesione del diritto all’iscrizione anagrafica delle famiglie regolarmente soggiornanti collocate all’interno delle strutture di accoglienza ed i conseguenti profili di disparità di trattamento a ciò conseguenti (v. in proposito C. Cost., sent. 186/2020, nonché l’art. 6 co. 7 d.lgs. 286/1998.

Si ringraziano l’avv. Andrea Dini Modigliani e l’avv.ta Cleo Maria Feoli per la segnalazione e il commento.