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Le carenze del sistema sanitario albanese giustificano il rilascio di P.d.S. per cure mediche in favore di chi versi in gravi condizioni di salute

Tribunale di Roma, ordinanza del 19 maggio 2023

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Il Tribunale di Roma ha ritenuto che, a fronte delle gravi e sistemiche carenze del sistema sanitario pubblico albanese, il rimpatrio di una cittadina albanese affetta da malattia renale cronica terminale avrebbe arrecato alla salute di costei un grave pregiudizio, tale da giustificare il rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d bis d.lgs. 286/1998.

Nel caso di specie, la Questura di Roma aveva inizialmente rigettato la domanda di simile permesso, ritenendo che “Benché la patologia certificata alla sig.ra […] preveda una terapia che non potrà mai essere interrotta, nulla esclude che la suddetta terapia possa essere effettuata presso il paese di appartenenza, anche in considerazione che si tratta di una patologia cronica”.

Nelle more del giudizio, tuttavia, l’Amministrazione aveva poi rivisto la propria posizione rilasciando un permesso di soggiorno per cure mediche della durata di un anno.

Il Tribunale di Roma, nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha ritenuto comunque necessario, nell’ambito delle valutazioni relative alla soccombenza virtuale, censurare la condotta della Questura di Roma e svolgere alcune considerazioni sul caso in esame.

Preliminarmente il Tribunale ha ribadito come il d.l. 130/2020 (conv. con modif. l. 173/2020) abbia ampliato la portata applicativa dell’art. 19 co. 2 lett. d bis d.lgs. 286/1998 prevedendo l’inespellibilità “degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie” laddove, la formulazione precedente si riferiva “condizioni di salute di particolare gravità”.

Nel merito il Tribunale di Roma ha poi approfondito le carenze del sistema sanitario pubblico albanese, citando numerose COI aggiornate in materia ed affermando che “la situazione della rete ospedaliera è piuttosto critica e non risponde agli obiettivi e agli standard prefissati. Nel complesso gli ospedali regionali e municipali non dispongono dell’infrastruttura e delle risorse umane adeguate per garantire i livelli essenziali di assistenza e, spesso, erogano solamente prestazioni d’emergenza”.

Inoltre il Tribunale ha riconosciuto la rilevanza, ai fini della configurabilità di un pregiudizio in caso di rimpatrio, “delle difficoltà di un nuovo radicamento territoriale, i cui tempi avrebbero contrastato con l’urgenza e la continuità delle sue cure salvavita”.

Si ringraziano l’avv. Andrea Dini Modigliani e la Dott.ssa Martina Ciardullo per la segnalazione e il commento.