Continuano la segnalazioni di persone straniere che si vedono in modo del tutto illegittimo sospendere l’erogazione dell’Assegno Unico Universale (AUU) in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.
ASGI spiega che «tale prassi è assolutamente illegittima in quanto la regolarità del soggiorno permane per tutto il periodo del rinnovo del permesso, fino alla comunicazione di eventuali motivi ostativi.
Questa prassi dell’INPS, oltre ad essere contraria alla normativa in materia di permessi di soggiorno (e in particolare l’art. 5 co 9 bis del TUI), contrasta con le stesse indicazioni dell’Istituto fornite con il Messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022 secondo cui deve essere “ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione“.
Inoltre, il Tribunale di Lecce, in accoglimento di un ricorso ex art. 700 cpc presentato avverso la sospensione del beneficio della pensione di invalidità, ha rilevato che “a fronte di una tempestiva e completa domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, il richiedente non può essere pregiudicato dal dilatarsi dei tempi per il completamento della procedura di rinnovo, risultando al contrario logico e ragionevole ritenere che in tale ipotesi il cittadino extracomunitario, comunque legittimamente soggiornante nel territorio nazionale, ha diritto a continuare a godere delle prestazioni in precedenza riconosciutegli sino al momento della definizione della procedura;“
Il Tribunale di Lecce ha inoltre citato i precedenti messaggi INPS che avevano evidenziato che gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione (Messaggio INPS n. 27641 del 16.10.2006 in materia di diritti del lavoratore extracomunitario; Messaggio INPS n .11292/08 in materia di diritto all’indennità di disoccupazione e da ultimo il Messaggio n. 2951 del 25.7.22 succitato)».
L’AUU spetta ai titolari di permesso attesa occupazione. L’INPS deve modificare la circolare n. 23/2022 e rimborsare tutti i richiedenti
Tribunale di Trento, sentenza n. 121 del 19 settembre 2023