Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Diritto al ricongiungimento familiare anche in mancanza del reddito richiesto ex lege per valutazione del caso concreto

Tribunale di Roma, sentenza del 6 novembre 2023

Foto di Monica Scafati (Rafraf, Bizert, aprile 2018)

Una interessante sentenza del Tribunale civile di Roma inerente ad un caso di ricongiungimento familiare: il ricorrente, cittadino tunisino titolare di permesso di soggiorno per lavoro, presenta domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento con la moglie, poi rigettata dalla Prefettura per assenza di certificato di idoneità alloggiativa. E ciò sebbene in realtà il certificato in esame era stato rilasciato dal Comune a seguito della presentazione della domanda di ricongiungimento ma prima del provvedimento di rigetto emesso dalla PA.

Trattandosi a nostro avviso di errore materiale, unitamente al ricorso di merito abbiamo chiesto al giudice, in via cautelare, di ordinare alla Prefettura di riesaminare in autotutela la domanda di rilascio del nulla osta avanzata dal ricorrente. Dunque, il giudice, accogliendo le nostre censure ordina “all’amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce del deposito in atti del certificato di idoneità alloggiativa la cui mancanza è stata posta al fondamento del diniego“.

Tuttavia, in sede di riesame emerge che il ricorrente non aveva maturato per l’anno 2022 i redditi stabiliti dalla legge ai fini del ricongiungimento (precisamente aveva guadagnato 8.300 euro invece di 9.100 euro) e ciò a causa di un incidente che l’aveva obbligato ad interrompere l’attività lavorativa.

In merito a tale circostanza il Tribunale di Roma afferma che, sebbene il ricorrente non abbia maturato per l’anno 2022 i redditi richiesti ex lege, ciò che rileva è che, da un lato, lo stesso abbia dimostrato di essersi reimmesso nel circuito lavorativo una volta terminata la convalescenza e, dall’altro, che in base ad una valutazione del caso concreto, “il quadro reddituale complessivo si presenta sufficiente ed idoneo, in virtù di una valutazione prospettica, ad ottenere il nulla osta“.

A parere del giudice, inoltre, tale interpretazione risulta conforme all’art. 17 della Direttiva 2003/86/CE la quale impone un’individualizzazione dell’esame delle domande di ricongiungimento.

Si ringraziano le avv.te Vittoria Garosci e Giulia Crescini per la segnalazione e il commento.