La Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Perugia relativa ad un richiedente asilo gambiano affetto da schizofrenia.
La Cassazione osserva che “per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie l’essere affetto da gravi malattie o da disturbi mentali costituisce una condizione di vulnerabilità normativamente tipizzata dall’art. 2, comma 11, lett. h) bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e impone all’organo giudicante un’attenta e dettagliata disamina dei rischi eventualmente configurabili a carico del ricorrente in caso di rimpatrio”.
Tale disamina dei rischi deve avvenire “in ragione della natura e della gravità della patologia, della necessità di cure urgenti, dell’adeguatezza del sistema sanitario ivi vigente a curare tale patologia”.
Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento.
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